Nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 201 è stata pubblicata la Legge 23 luglio 2021, n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (documento integrale), cd. Decreto Sostegni bis, il quale introduce rilevanti modifiche al Testo Unico Bancario in relazione alla disciplina del credito immobiliare ai consumatori e del credito al consumo.
Con riferimento alla disciplina del credito immobiliare ai consumatori, è inserito il nuovo art. 120- quaterdecies.1, TUB che disciplina l’estinzione anticipata di tale tipologia di rapporti prevedendo la possibilità per il consumatore di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore ottenendo il diritto ad una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Per quanto riguarda, invece, la disciplina del credito al consumo, la riformulazione dell’art. 125-sexies, TUB fa seguito alla pronuncia della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 settembre 2019,mcausa C-383/18, meglio nota come “Lexitor”. Con tale sentenza la CGUE ha fornito una nuova interpretazione dell’art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE (CCD), superando la distinzione tra i costi sostenuti all’atto della concessione del finanziamento (cd. upfront) e i costi maturati nel tempo (cd. recurring) in quanto fino a quel momento, in caso di estinzione anticipata, era prevista l’irripetibilità dei costi upfront e il rimborso proporzionale al cliente dei soli costi recurring.
Pertanto, la nuova formulazione dell’art. 125-sexies, TUB, allineandosi all’interpretazione della CGUE, stabilisce al comma 1 che, in caso di estinzione anticipata del rapporto, il consumatore abbia diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
Il comma 2 interviene invece sul calcolo dell’importo da rimborsare al cliente prevedendo l’indicazione in modo chiaro nei contratti di credito dei criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, nonché, ove trovi applicazione, del criterio della proporzionalità lineare o del criterio del costo ammortizzato. In mancanza di diversa indicazione nel contratto, trova applicazione nel rapporto il criterio del costo ammortizzato.
Infine, il nuovo comma 3 disciplina i rapporti fra il finanziatore e l’intermediario del credito intervenuto, prevedendo, salva diversa pattuizione, il diritto di regresso del finanziatore nei confronti dell’intermediario per la quota dell’importo rimborsato al cliente relativa al compenso per l’intermediazione del credito.
Alla luce delle suddette novità gli intermediari dovranno attivarsi per modificare i documenti contrattuali e le metodologie di calcolo dei conteggi estintivi.
È importante evidenziare però che il nuovo art. 125-sexies TUB trova applicazione solo nei confronti dei contratti sottoscritti successivamente al 25 luglio 2021. Diversamente, le estinzioni anticipate dei contratti stipulati prima di tale data continueranno ad applicare la precedente formulazione dell’art. 125-sexies, TUB e le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigente alla sottoscrizione.
Commenti recenti