In data 2 agosto 2021 l’European Banking Authority (EBA) ha posto in pubblica consultazione il documento contenente la bozza di linee guida sul ruolo, i compiti e le responsabilità dei responsabili della conformità in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e dell’organo di gestione e su come interagiscono, anche a livello di gruppo, ai sensi dell’art. 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849 (documento integrale).
Le suddette linee guida si rivolgono ai cd. operatori finanziari, ossia agli enti creditizi e istituti finanziari, come definiti all’art.3, par.1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva AML), e dovranno essere applicate secondo il principio di proporzionalità, ossia in modo commisurato al livello di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, alle dimensioni e al modello di business dell’operatore.
Venendo a quanto previsto dalle linee guida, esse intendono per organo di gestione (management body) quell’organo dell’operatore finanziario avente il potere di fissare la strategia, gli obiettivi e la direzione generale dello stesso, che ne sorveglia il processo decisionale in materia di gestione ed è composto dalle persone che ne dirigono effettivamente l’attività. Al fine di svolgere il suo ruolo di supervisione nel quadro AML/CFT, l’organo di gestione dovrebbe possedere conoscenze, competenze ed esperienze collettive adeguate per essere in grado di comprendere i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi alle attività svolte e al proprio modello di business, compresa la conoscenza del quadro giuridico e regolamentare nazionale in materia.
Inoltre, con particolare riferimento al membro dell’organo di gestione, o del senior manager laddove quest’ultimo organo non esista, responsabile dell’attuazione delle disposizioni antiriciclaggio, ai sensi dell’art. 46, par. 4, della direttiva (UE) 2015/849, esso dovrebbe possedere conoscenze, competenze ed esperienze adeguate in merito all’individuazione, valutazione e gestione dei rischi ML/FT, nonché avere tempo e risorse sufficienti per svolgere efficacemente i suoi compiti.
Per quanto riguarda, invece, il responsabile antiriciclaggio di cui all’art. 8, par. 4, lett. a), della direttiva (UE) 2015/849, esso dovrebbe essere nominato a un livello tale da consentirgli di proporre, di propria iniziativa, all’organo di gestione le misure per garantire la conformità e l’efficacia delle disposizioni interne.
Spetta poi all’organo di gestione stabilire se attribuire o meno il ruolo di responsabile AML ad un dipendente/funzionario interno in aggiunta alle sue funzioni. Oltre a tale valutazione, è necessario inoltre che sia verificata, prima della nomina, l’idoneità del responsabile AML e le sue capacità e competenze che vanno dall’identificazione e valutazione del rischio ML/FT, all’attuazione di politiche e procedure adeguate, con particolare attenzione alla due diligence dei clienti, e al monitoraggio continuo dell’attuazione delle misure.
Da ultimo le linee guida forniscono indicazioni sull’informativa del responsabile AML all’organo di gestione, all’outsourcing della funzione e all’organizzazione della funzione antiriciclaggio a livello di gruppo.
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