In data 29 settembre 2021, Consob ha pubblicato un avviso (documento integrale) con cui ha notificato l’intenzione di recepire e assimilare nelle proprie prassi di vigilanza gli Orientamenti emanati dall’ESMA sulle comunicazioni di marketing a norma del regolamento relativo alla distribuzione transfrontaliera di fondi (documento integrale), già pubblicati nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea in data 2 agosto 2021.
Tali Orientamento delineano una serie di criteri e requisiti formali e sostanziali che i gestori di Fondi Alternativi di Investimento (FIA), Fondi Europei per il Venture Capital (EuVECA), Fondi per l’Imprenditori Sociale (EuSEF) e Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) sono tenuti a considerare nella redazione e divulgazione delle comunicazioni aventi finalità di marketing e destinate agli investitori, attuali e potenziali.
La disciplina ivi delineata è volta ad assicurare che le comunicazioni aventi finalità di marketing siano chiaramente e concretamente identificabili come tali, descrivano con eguale evidenza i rischi e i benefici derivante dall’acquisto di quote o azioni di un FIA o quote di un OICVM nonché, in ultimo, contengano informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, tenendo conto anche delle specificità intrinseche delle comunicazioni trasmesse online.
Gli Orientamenti si dovrebbero applicare a tutte le comunicazioni di marketing destinate agli investitori o ai potenziali investitori in OICVM o FIA, anche nel caso in cui si tratti di EuVECA, EuSEF, ELTIF e fondi comuni monetari.
L’ESMA individua quelle che possono essere considerati comunicazioni di marketing e ne fornisce alcuni esempi, tra cui: i) messaggi che pubblicizzano un OICVM o un FIA, indipendentemente dal mezzo utilizzato (es. documenti cartacei, formato elettronico, articoli di stampa, comunicati stampa, interviste, annunci pubblicitari, documenti pubblicati su internet, siti web, presentazioni video, presentazioni dal vivo, messaggi radio o schede informative); ii) messaggi trasmessi su qualsiasi piattaforma di social media mezzo (es. Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube, Discord, ecc.) o forum di discussione accessibili con qualsiasi, qualora tali messaggi facciano riferimento a una qualsiasi caratteristica di un OICVM o di un FIA, compreso il nome dell’OICVM o del FIA; iii) materiale di marketing indirizzato individualmente a investitori o potenziali investitori, nonché presentazioni o documenti divulgati al pubblico da una società di gestione di OICVM, da un GEFIA, dal gestore di un EuVECA o dal gestore di un EuSEF sul suo sito web o altrove.
Vengono forniti, inoltre, esempi di comunicazioni che non possono essere considerate comunicazioni di marketing figurano, tra cui il prospetto di un fondo o le informazioni da comunicare agli investitori ai sensi delle ivi indicate normative, comunicazioni aziendali trasmesse dal gestore del fondo che descrivano le sue attività o alcuni recenti sviluppi di mercato o brevi messaggi diffusi online (es. su piattaforme dei social media) che includono solo un collegamento a un sito web su cui è disponibile una comunicazione di marketing, ma che non contengono alcuna informazione su un FIA o su un OICVM specifico o su un gruppo di FIA o di OICVM.
I destinatari sopra citati sono tenuti a conformarsi agli indirizzi interpretativi contenuti negli orientamenti in discorso dal 2 febbraio 2022. A decorrere dalla medesima data non saranno più applicabili le comunicazioni Consob n. DIN/1031371 del 26 aprile 2001 e n. DIN/4014197 del 19 febbraio 2004.
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