In data 22 ottobre 2021 le tre Autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA, cd. ESAs) hanno pubblicato una bozza di norme tecniche di regolamentazione, cd. RTS (documento integrale), riguardanti l’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation—SFDR), aventi lo scopo di fornire agli investitori informazioni comparabili per consentirgli di effettuare scelte di investimento informate, nonché di stabilire un codice unico per le informative sulla sostenibilità ai sensi dell’SFDR e del Regolamento (UE) 2020/852, noto come Regolamento Tassonomia (Taxonomy Regulation).
Si ricorda che gli articoli 8,9 e 11 del SFDR erano stati modificati dal Regolamento Tassonomia al fine di introdurre ulteriori obblighi di disclosure nelle informative pre-contrattuali e nelle relazioni periodiche con riferimento agli investimenti ecosostenibili e ai prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali.
Innanzitutto, gli RTS propongono per gli investimenti ecosostenibili e i prodotti finanziari che promuovo caratteristiche ambientali la previsione di informative precontrattuali e relazioni periodiche che consentono di identificare gli obiettivi ambientali cui il prodotto si riferisce.
La bozza di report stabilisce inoltre che le suddette informative e relazioni periodiche dovrebbero includere informazioni su “come e in che misura” le attività economiche in cui il prodotto investe si qualificano come ambientalmente sostenibili secondo il Regolamento Tassonomia.
A tal fine le ESAs propongono che la qualificazione come ambientalmente sostenibile delle attività economiche in cui si investe dovrebbe essere misurata e raffigurata, nelle informative precontrattuali, tramite una rappresentazione grafica di un indicatore di prestazione chiave (KPI), il quale dovrebbe essere calcolato sulla base delle attività conformi alla tassonomia finanziate dagli investimenti del prodotto finanziario. In particolare, gli RTS richiedono ai partecipanti al mercato finanziario di calcolare il contributo all’attività tassonomica delle società partecipate non finanziarie in base al fatturato per difetto (turnover by default) o alle spese in conto capitale (by capital expenditure) o alle spese operative (operational expenditure), se giustificate dalle caratteristiche del prodotto finanziario.
Diversamente, nel caso delle informative periodiche, la suddetta misurazione dovrebbe essere effettuata tramite una rappresentazione grafica di tutti e tre i KPI come base di calcolo per tutte le imprese non finanziarie in cui il prodotto investe.
Da ultimo si evidenzia che gli RTS propongono di inserire nell’informativa sull’asset allocation del prodotto l’indicazione del fatto che la conformità delle attività economiche ambientalmente sostenibili con i criteri di cui all’articolo 3 del Regolamento Tassonomia è stata oggetto di un’attestazione da parte di un auditor o di una revisione effettuata da una terza parte, e in caso affermativo, il nome di tale revisore o terzo.
Per quanto riguarda l’applicabilità dei presenti RTS, la cui data di applicazione era originariamente indicata al 1° gennaio 2022, le stesse ESAs ricordano come la Commissione europea, con una lettera del 23 luglio 2021 al Parlamento europeo e al Consiglio, ha posticipato l’adozione di tutti gli RTS in tema di SFDR in un unico strumento e che, pertanto, la data di applicazione sarà probabilmente rinviata al 1° luglio 2022.
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