Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 286 del 1° dicembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 novembre 2021, n. 201 recante le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034 sulla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (IFD) e del regolamento (UE) 2019/2033 sui requisiti prudenziali delle imprese di investimento (IFR), nonché le modifiche al Testo Unico della Finanza (TUF) e al Testo Unico Bancario (TUB) (Documento integrale).
In particolare, nel TUF sono inserite le definizioni di “SIM di classe 1″, ossia quella che soddisfa i requisiti ex art. 4, par. 1, punto 1), lett. b), del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), e di “SIM di classe 1-minus”, ossia quella che soddisfa i requisiti ex art. 1, par. 2, lett. a) o b), IFR o quella destinataria di una decisione dell’autorità competente.
Con riferimento alle SIM di classe 1 viene specificato nel nuovo art. 20-bis.1, TUF che l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività di investimento è rilasciata dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d’Italia, quando ricorrono le condizioni ex art. 14, co. 1, TUB. Alla medesima disciplina sono sottoposte le SIM già autorizzate ai sensi dell’art. 19, TUF che devono presentare domanda di autorizzazione al più tardi il giorno in cui si verifica uno degli eventi indicati al nuovo articolo.
Le SIM che hanno presentato domanda di autorizzazione secondo quanto predetto possono continuare a svolgere i servizi e le attività di investimento per i quali sono autorizzate fino al rilascio dell’autorizzazione. Il rilascio della nuova autorizzazione come SIM di classe 1 comporta l’iscrizione in una sezione speciale dell’albo.
Il provvedimento è in vigore dal 2 dicembre 2021.
Si segnala che le SIM già autorizzate ex art. 19, TUF che al 24 dicembre 2019 soddisfano i requisiti di cui all’art. 4, par. 1, punto 1), lett. b), CRR presentano domanda di autorizzazione ai sensi del nuovo art. 20-bis.1, TUF entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (1° gennaio 2022) o, se successiva, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell’art. 8-bis, par. 6, lett. b), della direttiva 2013/36/UE (CRD IV), le quali non sono state ancora adottate dall’EBA.
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