In data 25 novembre 2021 Banca d’Italia ha pubblicato il 37° aggiornamento della Circolare n. 285/2013, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari contenute nel Capitolo 2, Titolo IV, Parte Prima della Circolare n. 285/2013 (documento integrale).
Tali modifiche sono volte a recepire le novità introdotte dalla direttiva 2019/878/UE (CRD V) e gli Orientamenti EBA per sane politiche di remunerazione (EBA/GL/2021/04), i quali sono applicabili dal 31 dicembre 2021.
Tra le novità si segnala che le nuove disposizioni identificano le categorie di banche e gli importi di remunerazione variabile a cui non si applicano alcune regole specifiche, come quelle sul differimento minimo, e indicano espressamente quali soggetti sono da inserire nella categoria di “personale più rilevante”, ossia i componenti dell’organo con funzione di supervisione strategica e di gestione e l’alta dirigenza; i membri del personale con responsabilità manageriali sulle funzioni aziendali di controllo o in unità operative/aziendali rilevanti e i membri del personale nel rispetto delle condizioni ivi indicate.
Ulteriori novità riguardano l’inserimento della specificazione che i sistemi retributivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi e i valori aziendali, inclusi, tra l’altro, gli obiettivi di finanza sostenibile tenuto conto dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) e l’introduzione di un paragrafo ad hoc in tema “Neutralità delle politiche di remunerazione rispetto al genere”.
Ancora, viene introdotta una deroga all’applicazione consolidata delle regole sulle remunerazioni. In particolare, il nuovo paragrafo 8.1 stabilisce che la società capogruppo può non applicare le disposizioni al personale di una impresa di investimento o di una società di gestione del risparmio appartenente al gruppo, identificato dalla capogruppo come più rilevante per il gruppo, se questo personale svolge attività esclusivamente per l’impresa di investimento o per la società di gestione del risparmio.
Da ultimo si evidenzia che il periodo di differimento della remunerazione variabile per tutto il personale più rilevante è stato innalzato a 4—5 anni (fino ad ora era 3—5 anni).
Le disposizioni si applicano alle banche e alle società capogruppo di gruppi bancari. In particolare, le politiche di remunerazione e incentivazione conformi alle nuove disposizioni devono essere sottoposte dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2021. Inoltre, le banche applicano le disposizioni ai contratti individuali stipulati dal 1° luglio 2022 e adeguano i contratti individuali in corso entro il 1° luglio 2022 per i componenti degli organi di supervisione strategica, gestione e controllo ed entro il 30 settembre 2022 per il restante personale. I contratti collettivi sono allineati alla prima occasione utile.
Fino al completo adeguamento, le banche rispettano quanto stabilito ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 23 ottobre 2018(25° aggiornamento della Circolare n. 285/2013). A quest’ultimo provvedimento continuano ad adeguarsi anche le SIM e le società capogruppo di gruppi di SIM, le quali sono escluse dall’applicazione delle nuove disposizioni, fino all’adozione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2019/2034/UE (IFD).
Le disposizioni entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Commenti recenti