In data 28 marzo 2025 Banca d’Italia e UIF hanno comunicato (documento integrale) che, in recepimento della modifica apportata all’art. 3 del Decreto Antiriciclaggio in vigore dal 21 marzo 2025, da tale data i gestori esterni di Sicav e Sicaf etero-gestiste sono tenuti all’adempimento degli obblighi di cui al decreto antiriciclaggio anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf da essi gestite e dei soggetti da queste finanziati.
Questo significa che spetta al gestore delegato il processo di adeguata verifica (in fase di onboarding e monitoraggio) dei quotisti delle Sicav/Sicaf, nonché l’obbligo di di conservazione dei dati e delle informazioni (ad es. tramite l’Archivio standardizzato)
Restano fermi invece gli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio a carico delle Sicav e delle Sicaf che gestiscono direttamente il proprio patrimonio.
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