In data 13 febbraio 2025 Banca d’Italia ha pubblicato le “Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza” (Documento integrale) volte a completare il recepimento in Italia della direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive, SMD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, in attuazione delle previsioni di cui al Capo II, Titolo V, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito TUB).

In data 7 marzo 2025, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (Link) le citate disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia che sono entrate dunque in vigore l’8 marzo 2025.

Le disposizioni di vigilanza sono finalizzate a disciplinare la nuova  figura del Gestore di crediti in sofferenza (c.d. credit servicer),  impegnato nella riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dal debitore, diventando a tutti gli effetti un soggetto vigilato dalla Banca d’Italia, che per operare deve richiedere e ottenere da Banca d’Italia una specifica autorizzazione

Con riferimento ai gestori di crediti in sofferenza le disposizioni disciplinano tra l’altro:

– le condizioni e la procedura di autorizzazione allo svolgimento dell’attività

– le attività esercitabili

– l’organizzazione amministrativa e contabile

– il sistema dei controlli interni

L’istanza di autorizzazione rivolta alla Banca d’Italia deve contenere il programma di attività iniziale (con la previsione di uno scenario base e uno avverso) e una relazione sulla struttura organizzativa, in cui deve essere definito il sistema di governo aziendale ed il sistema dei controlli interni.

Il gestore di crediti in sofferenza istituisce una funzione di controllo di secondo livello responsabile della gestione e della supervisione dei rischi collegati all’attività di gestione di crediti in sofferenza e, se in linea con il principio di proporzionalità, una funzione aziendale di controllo di terzo livello (internal audit).

In alternativa nel rispetto del principio di proporzionalità i gestori di crediti in sofferenza possono istituire una funzione unica funzione di controllo (cd. FUC) in cui sono accorpate le funzioni di controllo di secondo livello e di revisione interna.

L’art. 3 del D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116 (Documento integrale) disciplina i termini di attuazione delle Disposizioni di vigilanza ed il relativo periodo transitorio, infatti i soggetti che sono già attivi in questo settore:

– presentano istanza di autorizzazione alla Banca d’Italia entro l’8 giugno 2025 (tre mesi dalla data di entrata in vigore delle Disposizioni di vigilanza )

– se non presentano istanza, cessano di svolgere le attività che comportano l’obbligo di autorizzazione entro l’8 settembre 2025 (sei mesi successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni).

In base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza delle condizioni per l’autorizzazione la Banca d’Italia rilascia o nega l’autorizzazione entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa o, se la domanda è considerata incompleta, dalla data di ricevimento delle informazioni richieste,