Come ormai noto nella Gazzetta Ufficiale dell’UE serie L del 19 giugno 2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1624 relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cd. Regolamento Antiriciclaggio o Single Rulebook), il quale apporta alcune importanti modifiche in materia di adeguata verifica della clientela e di identificazione dei titolari effettivi (documento integrale).
Tra le novità principali si evidenzia l’introduzione di una disposizione ad hoc per l’identificazione dei titolari effettivi di organismi d’investimento collettivo che va a dirimere un’annosa questione dibattuta nel settore.
In particolare, il considerando 119 del Regolamento Antiriciclaggio precisa che è necessario garantire un’identificazione coerente dei titolari effettivi degli organismi d’investimento collettivo indipendentemente dal fatto che gli stessi esistano nello Stato membro sotto forma di soggetto giuridico dotato di personalità giuridica o istituto giuridico privo di personalità giuridica o sotto qualsiasi altra forma.
Nel dettaglio è l’art. 61 del Regolamento Antiriciclaggio ad individuare i titolari effettivi degli organismi d’investimento collettivo nelle persone fisiche che soddisfano una o più delle seguenti condizioni:
– detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 25 % delle unità detenute nell’organismo d’investimento collettivo;
– hanno la capacità di definire o influenzare la politica di investimento dell’organismo d’investimento collettivo;
– controllano le attività dell’organismo d’investimento collettivo con altri mezzi.
Ciò significa che i titolari effettivi degli organismi d’investimento collettivo devono essere ricercati sia tra i sottoscrittori delle quote dei fondi gestiti sia tra gli esponenti aziendali dei gestori (es. Consiglio di amministrazione, key manager).
Si ricorda che le disposizioni contenute nel Regolamento Antiriciclaggio sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri e che lo stesso si applica a decorrere dal 10 luglio 2027.
Commenti recenti