In data 30 ottobre 2024 Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione al fine di fornire alcuni chiarimenti in materia di segnalazioni di vigilanza delle SICAV e SICAF in gestione esterna (documento integrale).
Ciò si è reso necessario in seguito alle misure di semplificazione del regime di vigilanza introdotte nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) ad opera della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (cd. Legge Capitali).
In merito si ricorda che, con decorrenza dal 27 settembre 2024, Banca d’Italia ha cancellato le SICAV e SICAF in gestione esterna.
I presenti chiarimenti riguardano invece le segnalazioni di tali SICAV/SICAF che dovranno, a far tempo dalla data contabile riferita al 31 dicembre 2024, essere effettuate dal gestore esterno in analogia con quanto già avviene per i fondi comuni di investimento gestiti.
Banca d’Italia evidenzia inoltre il venir meno dell’obbligo di invio dei dati di cui alla voce segnaletica “Capitale minimo richiesto per l’autorizzazione” della base informativa “T2” della Sezione II, Parte Prima, della Circolare n. 189 del 1993 (Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio).
La comunicazione fornisce poi alcuni chiarimenti in merito alle frequenze segnaletiche e ai termini di inoltro delle segnalazioni per i gestori esterni per le quali trovano applicazione le previsioni già applicate per le attività da essi gestite.
In particolare, i gestori esterni che svolgono esclusivamente il servizio di gestione collettiva del risparmio con riguardo a FIA riservati e che rientrano nella categoria dei “gestori sotto soglia” dovranno effettuare le segnalazioni per conto delle SICAV/SICAF da essi gestite con le frequenze e i termini di invio previsti per le SICAV/SICAF sotto soglia. Diversamente, i gestori esterni diversi da quelli sopracitati dovranno effettuare le segnalazioni per conto delle SICAV/SICAF da essi gestite con le frequenze e i termini di invio previsti per le SICAV/SICAF diverse da quelle sotto soglia. Le frequenze ed i termini sono indicati nelle “Avvertenze Generali” della Circolare n. 189 del 1993.
In linea con quanto indicato nella Circolare n. 154 del 1991 (Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazioni e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi), nei chiarimenti Banca d’Italia specifica anche le basi informative interessate.
In particolare, le segnalazioni delle SICAV riguardano le basi informative “T5” (SICAV: comparti non monetari – dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle azioni), “T8” (SICAV: comparti monetari – dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle azioni) e “T6” (SICAV: dati di conto economico), mentre le segnalazioni delle SICAF sono relative alle basi informative “TF” (SICAF: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle azioni, flussi finanziari) e “TE” (SICAF: dati di conto economico).
Da ultimo, Banca d’Italia precisa che le precisazioni indicate nei presenti chiarimenti saranno recepite nella Circolare n. 189 del 1993 e nella Circolare n. 154 alla prima occasione utile.
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