In data 29 ottobre 2024 Consob ha pubblicato un avviso (documento integrale) con cui  ha reso noto di aver comunicato all’ESMA l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti sull’utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi del 14 maggio 2024(documento integrale), le cui traduzioni nelle lingue ufficiali dell’UE sono state pubblicate il 21 agosto 2024.

I destinatari degli Orientamenti sono i gestori ex art. 1, co. 1, lett. q-bis, del Testo Unico della Finanza (TUF), ossia SGR, SICAV, SICAF, società di gestione UE, GEFIA UE, GEFIA non UE, gestore di EuVECA, gestore di EuSEF, gestore di ELTIF e gestore di FCM.

In particolare, gli Orientamenti sono applicabili dal 21 novembre 2024 con riferimento agli OICR istituiti a partire da tale data e  dal 21 maggio 2025 per gli OICR già esistenti al 21 novembre 2024.

Si ricorda che i presenti Orientamenti devono essere applicati per la stesura di tutta la documentazione relativa ai fondi e di tutte le comunicazioni di marketing destinate agli investitori o ai potenziali investitori in quanto l’obiettivo dell’ESMA è quello di limitare l’utilizzo di denominazioni dei fondi scorrette, poco chiare o fuorvianti.

La denominazione del fondo è spesso la prima informazione che perviene agli investitori, pertanto, potrebbero adottare decisioni di investimento influenzate da tale denominazione.

In via generale, tali Orientamenti stabiliscono che i fondi che utilizzano termini relativi a “transizione”, “società” e “governance” oppure “ambiente” o “impatto” oppure “sostenibilità” dovrebbero utilizzare una soglia minima dell’80 % degli investimenti per soddisfare caratteristiche ambientali o sociali o conseguire obiettivi di investimento sostenibili, in conformità agli elementi vincolanti della strategia di investimento.

Gli Orientamenti indicano anche quali investimenti devono essere esclusi, indicati all’art. 12, par. 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/1818, a seconda del termine utilizzato nella denominazione del fondo (es. società coinvolte in attività riguardanti armi controverse, società attive nella coltivazione e nella produzione di tabacco).

Nel caso in cui la denominazione di un fondo associ più termini, le disposizioni dovrebbero essere applicate cumulativamente.

Gli Orientamenti individuano poi alcune raccomandazioni per specifici tipi di fondi. Infatti, i fondi che designano un rapporto come indice di riferimento dovrebbero utilizzare i termini sopracitati nelle loro denominazioni solo se si conformano ai presenti Orientamenti oppure i fondi con denominazioni che contengono termini relativi a “transizione” o “impatto” dovrebbero garantire che gli investimenti atti a raggiungere la suddetta soglia dell’80% seguano un percorso chiaro e misurabile verso una transizione sociale o ambientale o siano effettuati con l’obiettivo di produrre un impatto sociale o ambientale positivo e misurabile, oltre che un rendimento finanziario.

Da ultimo si segnala che con la Nota n. 43 del 30 ottobre 2024 anche Banca d’Italia ha reso nota l’intenzione di Consob di conformarsi ai citati Orientamenti (documento integrale).