È stata emanata da Consob in data 18 ottobre 2016 una raccomandazione che riguarda la distribuzione di strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale (Comunicazione n. 0092492).
Quanto stabilito dalla Consob nella raccomandazione mira a tutelare l’investitore retail per quanto concerne la distribuzione di strumenti finanziari nel caso particolare in cui gli strumenti si caratterizzino per una intrinseca minore liquidità oppure vengano distribuiti dagli stessi intermediari che li emettono.
Infatti, l’asimmetria informativa in cui versa il cliente retail rispetto all’intermediario spesso determina l’assunzione di decisioni di investimento non consapevoli, soprattutto quando l’intermediario che distribuisce il prodotto finanziario è lo stesso soggetto emittente. Questo comporta che l’operazione di negoziazione è sbilanciata al perseguimento degli interessi dell’intermediario piuttosto che a quelli del cliente.
Consob ritiene che l’accesso degli strumenti finanziari emessi dagli intermediari alla negoziazione su sedi multilaterali di negoziazione, ossia mercati regolamentati o MTF, possa garantire maggiore tutela degli investitori, ovviando in parte al problema dell’asimmetria informativa.
Detto ciò, Consob intende raccomandare gli intermediari sull’importanza di dotarsi di sistemi e procedure che presentino adeguati livelli di trasparenza ed efficienza, in grado di assicurare al cliente retail di prendere una decisione di investimento il più possibile informata. Per questo motivo, Consob raccomanda gli intermediari di avvalersi di una sede di negoziazione multilaterale (mercato regolamentato o MTF) al fine di consentire, attraverso la predisposizione di adeguate procedure e strumenti operativi, al soggetto che emetta strumenti finanziari di immettere sul sistema una proposta di vendita pari all’intero ammontare dell’emissione, sia direttamente che per il tramite di un diverso intermediario incaricato. Al tempo stesso, dovrebbe essere consentito ai partecipanti al mercato, di immettere proposte in acquisto, in esecuzione o in relazione ad ordini di clienti, oppure per esigenze patrimoniali proprie, secondo le modalità ordinarie di immissione e gestione delle proposte attraverso le strutture informatiche di supporto delle negoziazioni, rispettando le regole di esecuzione non discrezionali adottate dalla sede di negoziazione per l’ordinaria operatività del mercato secondario.
Consob raccomanda, inoltre, di scorporare dal prezzo di negoziazione di uno strumento finanziario la componente funzionale alla remunerazione dell’attività dei distributori, cosicché i clienti che accedono alla sede di negoziazione multilaterale abbiano la possibilità di non usufruire del servizio di collocamento e non ne debbano sostenere il costo. Per tale motivo si raccomanda ai gestori delle sedi di negoziazione di predisporre procedure idonee a consentire la distribuzione diretta dei prodotti finanziari sulle proprie piattaforme. Qualora i gestori non intendano adeguarsi alla suddetta raccomandazione sono tenuti ad informarne l’autorità di vigilanza nel più breve tempo possibile.
Gli intermediari che ritengano di non avvalersi di una sede di negoziazione multilaterale per l’intero ammontare o per una parte delle emissioni, dovrà valutare, sotto la propria responsabilità, che il processo di distribuzione in concreto adottato rispetti adeguate condizioni di trasparenza e di efficienza.
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