L’IVASS ha pubblicato in consultazione lo schema di lettera al mercato (link al documento) concernente l’applicazione delle Linee – guida EIOPA (link al documento) che riguardano le disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto assicurativo (Product Oversight and Governance arrangements — POG). In particolare, anticipano le disposizioni sui requisiti in materia di POG previsti all’art. 25 della Direttiva IDD (direttiva UE n. 97 del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa che entrerà in vigore il 23 febbraio 2018 – link al documento), la quale a sua volta li mutua dalla MiFID II.
Le disposizioni oggetto del documento in consultazione si applicano ai produttori e ai distributori di prodotti assicurativi, intendendosi per “produttori” l’ impresa di assicurazione e l’intermediario assicurativo (c.d. manufacturer de facto) che producono il prodotto in proprio, mentre per “distributori” s’intendono sia l’impresa che vende direttamente i prodotti assicurativi ai clienti sia l’intermediario assicurativo che distribuisce quelli realizzati da altri (ossia gli intermediari operativi iscritti nella sezione D del Registro Intermediari Assicurativi—RUI). Sono considerati “distributori” anche le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del RUI che presentano un numero di collaboratori pari o maggiore a 30.
Agli allegati 1 e 2 del documento in consultazione vengono elencati gli obblighi di POG che consistono nella predisposizione di specifici presidi a tutela del consumatore sin dal momento del design e del lancio del prodotto, per assicurare che siano adeguatamente presi in considerazione gli interessi del mercato di riferimento (target market). Tali presidi di tutela devono essere garantiti per tutta la durata del prodotto assicurativo, prevedendone un monitoraggio costante nel tempo.
Le imprese e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi devono predisporre una policy che preveda adeguati presidi nelle fasi di progettazione, controllo, revisione e distribuzione dei prodotti, volti a tutelare gli interessi e gli obiettivi dei clienti. La policy deve prevedere anche adeguate misure nel caso di prodotti suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti, ed individuare le modalità per gestire correttamente i conflitti di interesse che possono insorgere nella fase di design, o sopravvenire nel corso dell’intera vita del prodotto assicurativo. Vengono, inoltre, definiti il ruolo degli organi di gestione e le competenze del personale coinvolto nel processo di ideazione dei prodotti.
I distributori di prodotti assicurativi che distribuiscono prodotti assicurativi non realizzati in proprio dovranno redigere una policy che regoli la fase preliminare alla distribuzione dei prodotti, finalizzata a garantire che si tenga debitamente conto delle esigenze assicurative dei clienti e, nel caso di prodotto particolarmente complesso, delle conoscenze ed esperienze dei clienti nel relativo settore di investimento, della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento. Inoltre, il distributore dovrà: i) richiedere ed ottenere dal produttore tutte le informazioni riguardanti il mercato di riferimento e la strategia distributiva; ii) comunicare al produttore le informazioni sulle vendite al fine di consentirgli di adempiere agli obblighi di monitoraggio.
Trova applicazione il principio di proporzionalità, secondo cui le misure di tutela individuate dovranno essere adeguate al livello di complessità e rischiosità dei prodotti distribuiti.
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