In data 20 febbraio 2017 le tre European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA e ESMA – ESAs) hanno pubblicato il parere congiunto sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul settore finanziario dell\’Unione, in accordo con quanto previsto dall’art. 6, par. 5 della IV Direttiva Antiriciclaggio (EU) 2015/849, (documento integrale).
Scopo del parere è di contribuire alla valutazione, effettuata dalla Commissione europea in base all’art. 6, par. 1 della suddetta Direttiva, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere e all’obiettivo delle ESAs di far convergere le pratiche di vigilanza e di creare un livello comune nell’area AML/CFT, nonché di aiutare le autorità competenti degli Stati Membri nell’applicazione del risk-based approach in materia di supervisione AML/CFT.
In particolare, quindi, si vuole raggiungere un livello efficace e coerente della normativa AML/CFT del settore finanziario e far in modo che quanto stabilito in materia dall’Unione venga applicato uniformemente dalle autorità nazionali competenti. Le ESAs evidenziano, inoltre, come le autorità nazionali si concentrino sui soggetti finanziari che controllano e sui sistemi preventivi da questi posti in essere, anziché sulle minacce sottostanti rappresentate dalle persone che usano tali soggetti.
I rischi odierni, elencati nel documento, a cui è esposto il settore finanziario europeo sono:
– la sussistenza di sistemi e controlli AML/CFT inefficaci, che rendono le imprese vulnerabili ai reati finanziari;
– una diversa interpretazione della normativa AML/CFT, il che comporta la possibilità di poter richiedere l’autorizzazione ad operare in uno Stato Membro avente una normativa meno esigente, ottenendo così un “passaporto” valido anche nei Paesi UE in cui vigono maggiori restrizioni;
– la mancanza di un accesso tempestivo ai dati di intelligence sui sospettati di terrorismo, che aiuterebbe a chiudere i canali di finanziamento;
– la possibilità che transazioni a elevato rischio vengano eseguite sottotraccia, come nel caso in cui le imprese rifiutino di offrire servizi a clienti meno redditizi, associati però ad un maggiore rischio ML/TF.
Per le ESAs è necessario un impegno ulteriore in materia per garantire efficaci difese europee, dovendo gli Stati Membri applicare un approccio ancor più “risk-based”, il che presuppone una maggior consapevolezza dei rischi ML/TF ed un maggior management expertise .
Viene proposta una maggior collaborazione tra le Unità di Informazione Finanziaria degli Stati Membri e le imprese per facilitare l’identificazione dei rischi ed è consigliato alle autorità competenti di attivarsi per far accrescere la consapevolezza sulle aspettative di vigilanza, per esempio fornendo una guida mirata sui problemi chiave in materia AML/CFT identificati nei loro settori, e di raccogliere i dati con metodi più coerenti in modo da facilitare i confronti e il tracciamento dei progressi.
Si segnala, infine, la proposta di emendamenti alla IV Direttiva per chiarire le responsabilità delle autorità competenti in relazione alle imprese che operano su base transfrontaliera.
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