Il 6 aprile 2017 la Consob ha aperto una consultazione in merito all’adozione della Guida Operativa relativa alle “Raccomandazioni di investimento” (link al documento). Tale iniziativa risponde all’esigenza di fornire alcuni chiarimenti in merito all’operatività della nuova disciplina in materia di abusi di mercato.
Innanzitutto, il documento evidenzia il fatto che, al fine di valutare la riconducibilità delle informazioni diffuse al pubblico o destinate ai canali di distribuzione alla fattispecie di raccomandazioni di investimento, e di conseguenza l’applicabilità delle disposizioni previste da MAR, non rilevano le forme e le modalità di elaborazione/diffusione delle stesse, bensì solamente il loro contenuto. Pertanto, un’informazione sarà considerata una raccomandazione di investimento qualora sia suscettibile di raccomandare o consigliare, implicitamente o esplicitamente, una strategia di investimento in relazione ad uno o più emittenti strumenti finanziari, compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti (v. artt. 3(1)34 e 3(1)35 MAR), a prescindere dalle modalità in cui è stata elaborata/diffusa. Queste ultime si differenziano tra loro, infatti, per la dimensione, l’oggetto o la denominazione (es. studi monografici che si riferiscono ad un unico emittente, short/ morning notes, studi settoriali riferiti a più emittenti), per finalità (es. trading ideas), per modalità di diffusione (es. telefonata, e-mail, sistemi di messaggistica istantanea come whatsapp).
Inoltre, per quanto riguarda gli obblighi informativi, nei casi in cui la comunicazione delle informazioni richieste è sproporzionata rispetto alla forma/modalità di diffusione della raccomandazione, come per esempio nel caso di raccomandazioni di lunghezza ridotta, sono previste modalità differenti e più flessibili per comunicare le informazioni rispetto all’indicazione delle stesse all’interno della raccomandazione di investimento. Per alcune informazioni sarà, quindi, sufficiente indicare nella raccomandazione “il luogo dove accedere direttamente, agevolmente e gratuitamente, alle informazioni” di cui è richiesta la divulgazione.
Sempre in merito agli obblighi informativi, si segnala che la Guida tratta anche degli obblighi a carico di un soggetto che diffonde raccomandazioni prodotte da un terzo. Per esempio, nel caso di diffusione di una raccomandazione modificata sostanzialmente, il soggetto che la diffonde è tenuto, per la parte modificata, a soddisfare gli stessi obblighi informativi cui è tenuta la persona che l’ha prodotta.
Infine, riguardo al potere attribuito alla Consob, ai sensi del novellato art. 69-novies, comma 2 del Regolamento Emittenti, di richiedere la pubblicazione delle raccomandazioni di investimento, allo scopo di garantire la corretta informazione del pubblico, la Guida precisa che devono ritenersi tutt’ora valide le condizioni, di cui alla precedente formulazione del suddetto articolo, alle quali è consentito all’Autorità di intervenire. Il documento, quindi, si occupa di descrivere tali condizioni, che ricordiamo essere a) la presenza di notizie sui contenuti di una raccomandazione di investimento; b) una sensibile variazione del prezzo di mercato degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione rispetto all’ultimo prezzo del giorno precedente e/o sensibile variazione del volume degli scambi di detti strumenti rispetto a quello del giorno precedente; c) la raccomandazione sia stata già diffusa.
La procedura di consultazione si concluderà il 6 giugno 2017.
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