Come è noto tra i principali obiettivi del Regolamento UE n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR) vi sono il miglioramento della trasparenza dei mercati derivati, la riduzione del rischio sistemico e il potenziamento della vigilanza su detti mercati.
Con la Comunicazione n. 0069306 del 22 maggio 2017 (link al documento), Consob, ossia l’Autorità competente per la vigilanza sugli obblighi di reporting derivanti dal suddetto Regolamento, ha inteso richiamare il mercato a prestare maggior attenzione alla completezza e correttezza dei dati segnalati alle Trade Repository relativi a tutti i contratti derivati conclusi, modificati o cessati. In particolare, tale comunicazione riporta i principali punti emersi nell’ambito di un analisi svolta sulla materia nel corso del 2016 dalla Consob.
In merito alla possibilità di delegare a terzi la segnalazione delle informazioni sul contratto derivato, prevista dall’art. 9 par. 4 del Regolamento EMIR, Consob ha sottolineato il fatto che la responsabilità delle segnalazioni rimane comunque in capo al soggetto delegante, il quale deve assicurarsi di ricevere dal delegato informazioni regolari, complete e puntuali sugli esiti delle segnalazioni. Pertanto, gli accordi tra delegante e delegato dovranno contenere i riferimenti ad adeguati presidi a garanzia della correttezza di dette segnalazioni.
Consob richiama ad una maggior attenzione anche nella compilazione delle segnalazioni, in quanto, nelle sue indagini, ha riscontrato che la maggior parte dei casi in cui i report sono rifiutati dai sistemi delle Trade Repository riguardano l’omessa compilazione di campi obbligatori o l’utilizzo di codici errati come codice unico della transazione.
In merito alla riconciliazione delle segnalazioni pervenute (pairing), l’Autorità sottolinea la necessità che le controparti segnalanti utilizzino il codice LEI, come identificativo proprio e della controparte del trade, e il codice UTI, come identificativo della transazione. La mancanza di tali codici rende impossibile il pairing delle segnalazioni, pertanto, le controparti devono comunicare tempestivamente tra di loro al fine di permettere la buona riuscita delle segnalazioni.
Per quanto riguarda, invece, l’informativa sulla finalità del contratto derivato concluso, è necessario che le controparti non finanziarie indichino se il contratto è destinato a coprire i rischi derivanti dall’attività commerciale o di tesoreria. Tale campo è importante per il corretto monitoraggio da parte delle Autorità competenti della soglia di compensazione. Consob richiama, dunque, a prestare la massima attenzione nella compilazione del suddetto campo e ad assicurare la coerenza dello stesso con la qualificazione del contratto derivato.
Nonostante le analisi svolte mostrano un miglioramento della qualità dei dati segnalati, rimangono spazi per un ulteriore perfezionamento al fine di garantire segnalazioni dei contratti derivati sempre più corrette e complete.
Consob continuerà a monitorare il grado di conformità delle segnalazioni alle prescrizioni EMIR e. in caso di violazione, attiverà i suoi poteri.
Si ricorda, infine, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 21 gennaio 2017 dei nuovi regolamenti sul reporting (Reg. delegato UE n. 2017/104 e Reg. di esecuzione UE n. 2017/105) a cui le controparti devono adeguarsi.
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