Nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 che recepisce la cd. IV Direttiva Antiriciclaggio (direttiva (UE) 2015/849) e che entra in vigore il 4 luglio 2017.
Ai sensi dell’art. 9 del suddetto Decreto “le disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018”. Si rileva, inoltre, che entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, le Autorità di vigilanza di settore dovranno adottare le disposizioni specifiche in attuazione del medesimo decreto.
Ad esempio, l’UIF ha il compito di emanare le istruzioni in materia di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette e di invio dei dati aggregati nonché, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), in materia di comunicazioni oggettive e di informative delle pubbliche amministrazioni. È rimessa alla competenza diretta della UIF l’elaborazione, oltre che degli schemi di comportamenti anomali, anche degli indicatori di anomalia, questi ultimi previa presentazione al CSF.
A tale riguardo, al fine di evitare incertezze interpretative e fornire una linea di orientamento per i soggetti obbligati, l’UIF, con la comunicazione del 4/07/2017 (documento integrale), ha individuato i provvedimenti da considerare ancora efficaci e quelli applicabili in via transitoria.
In materia di segnalazione di operazioni sospette trovano immediata applicazione il Provvedimento del 4/5/2011, recante “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”, gli indicatori di anomalia già emanati dalle competenti Autorità, su proposta della UIF, nonché le Comunicazioni recanti modelli e schemi di comportamento anomali. Si precisa che non sono richiamati gli indicatori di anomalia emanati con decreto del Ministro dell’Interno del 25/09/2015 relativi agli uffici della pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda le SARA rimane efficace il Provvedimento del 23/12/2013, recante “Disposizioni per l\’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate” e relativi allegati.
Infine si evidenzia che dall’entrata in vigore del decreto, i soggetti obbligati non sono più tenuti a inviare alla UIF le comunicazioni relative alle operazioni di restituzione (cd. SMAV) di cui ai Provvedimenti del 6/6/2013 e del 10/3/2014, in quanto la disciplina di restituzione non è più prevista dal Decreto.
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