Nella Gazzetta Ufficiale Europea del 30/06/2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (documento integrale).
Il regolamento intende armonizzare a livello comunitario l’istituzione e la disciplina dei fondi comuni monetari (FCM), stabiliti, gestiti o commercializzati nell\’Unione, ossia quei fondi che investono in strumenti del mercato monetario a breve termine (non superiore a 6 mesi). Vengono, quindi, definite regole relative agli strumenti finanziari nei quali sono autorizzati a investire, al portafoglio del fondo, alla valutazione delle attività dell\’FCM, nonché agli obblighi di segnalazione riguardanti gli FCM.
In merito alla procedura di autorizzazione come FCM, l\’organismo d\’investimento collettivo dovrà trasmettere all\’autorità competente i seguenti documenti, così come previsto dall’art. 4: il regolamento o i documenti costitutivi dell\’FCM, compresa l\’indicazione della tipologia di FCM; b) l\’identità del gestore dell\’FCM c) l\’identità del depositario; d) una descrizione dell\’FCM o ogni altra informazione al riguardo messa a disposizione degli investitori; e) una descrizione o ogni altra informazione relativa alle disposizioni e procedure necessarie per ottemperare agli obblighi relativi, ad esempio, alle politiche di investimento, alla gestione del rischio, alle regole di valutazione; f) ogni altra informazione o documentazione che l\’autorità competente dell\’FCM chiede per verificare il rispetto degli obblighi imposti.
Le categorie di attività finanziarie in cui possono investire gli FCM, ossia: a) strumenti del mercato monetario, compresi gli strumenti finanziari emessi o garantiti individualmente o congiuntamente dalle Autorità competenti; b) cartolarizzazioni ammissibili e le commercial paper garantite da attività (ABCP); c) depositi presso enti creditizi; d) strumenti finanziari derivati; e) operazioni di acquisto con patto di rivendita; f) operazioni di vendita con patto di riacquisto; g) azioni o quote di altri FCM.
Vengono, inoltre, specificate le modalità di diversificazione delle politiche di investimento, nonché di concentrazione delle attività finanziarie.
Gli FCM avranno la responsabilità d\’investire in attività ammissibili di elevata qualità e pertanto si dovrà predisporre una procedura di valutazione interna della qualità creditizia, caratterizzata da prudenza, per stabilire la qualità creditizia degli strumenti del mercato monetario, delle cartolarizzazioni e le commercial paper garantite da attività (ABCP) in cui intende investire. Nel valutare la qualità delle attività ammissibili, l\’FCM non si baserà meccanicamente ed eccessivamente sui rating attribuiti dalle agenzie di rating. Tale procedura dovrà essere approvata dall\’alta dirigenza.
In merito agli obblighi di portafoglio si evidenzia, infine, che l\’FCM standard dovrà avere costantemente una scadenza media ponderata (WAM) non superiore a sei mesi, una vita media ponderata (WAL) non superiore a 12 mesi e dovrà rispettare gli altri requisiti definiti dall’art. 25 del Regolamento.
Il regolamento entra in vigore il 20 luglio 2017 e si applica a decorrere dal 21 luglio 2018, ad eccezione di alcuni articoli che prevedono l’adozione di regolamenti da parte della Commissione e che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore.
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