Con documento del 14 giugno 2017 (documento integrale), Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica alcune modifiche al suo provvedimento del 29 luglio 2009, e successive modificazioni, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.
Il suddetto documento è volto a dare attuazione alle disposizioni del nuovo Capo II-ter del Titolo VI del TUB, con cui è stata recepita in Italia la Direttiva 2014/92/UE, meglio conosciuta come “Payment account directive—PAD”.
Come è noto, la PAD armonizza a livello europeo alcuni aspetti della disciplina dei conti di pagamento al fine di assicurare un’adeguata informativa ai consumatori, accrescere la qualità e la trasparenza delle offerte, nonché favorire la concorrenza e aumentare il livello di inclusione finanziaria.
In particolare, le modifiche riguardano la continuità dei servizi di pagamento nel caso di cessione di rapporti giuridici in blocco, il conto di base e le informazioni che le banche devono trasmettere ai siti web di comparazione delle condizioni economiche dei conti di pagamento offerti dagli intermediari.
Per quanto riguarda le operazioni di cessione di rapporti giuridici tra intermediari (art. 126-quinquiesdecies TUB), viene garantito al consumatore che subisce il trasferimento del conto di pagamento una tutela almeno pari a quella prevista dalla PAD.
In particolare, le disposizioni oggetto di consultazione intervengono sui requisiti organizzativi degli intermediari e richiedono la predisposizione di una serie di presidi, quali, per esempio: (i) un’informativa dettagliata contenente, tra le altre cose, le indicazioni sulle nuove coordinate e i nuovi strumenti di pagamento, nonché la previsione della possibilità per il cliente di ottenere chiarimenti e di segnalare disfunzioni connesse al trasferimento; (ii) l’aggiornamento tempestivo dei dati archiviati al fine di assicurare la continuità nell’esecuzione dei pagamenti; (iii) soluzioni applicative e informatiche che assicurino la continuità nella fruizione dei servizi di pagamento per almeno 12 mesi a partire dalla produzione degli effetti della cessione; (iv) meccanismi automatici di trasferimento degli “ordini permanenti di bonifico”; (v) l’invio, previa autorizzazione del consumatore, di una comunicazione contenente i dati relativi al nuovo conto ai soggetti che effettuano bonifici ricorrenti sul conto oggetto del trasferimento e ai beneficiari degli ordini di addebiti diretti.
Per quanto riguarda, invece, il conto di base (art. 126-vicies-quinquies TUB), la disposizioni in consultazione consistono in un mero adattamento alla PAD delle disposizioni già esistenti, in attesa dei technical standard della Commissione europea in materia di informativa precontrattuale e periodica.
Infine, il documento in consultazione informa che l’attuazione dell’art. 126-terdecies TUB in materia di trasmissione dei dati al sito web di confronto delle condizioni economiche dei conti di pagamento offerti dagli intermediari è posticipata alla definizione del quadro legislativo, in quanto il suddetto argomento è oggetto di iniziativa legislativa. Se la versione—attualmente all’esame del Parlamento—verrà approvata, sarà compito del Ministro dell’economia, sentita la Banca d’Italia, di individuare i prodotti bancari più diffusi per i quali è possibile effettuare il confronto, nonché le modalità e i termini di trasmissione dei dati necessari alla comparazione.
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