Nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) e di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 (MiFIR) in materia di mercati degli strumenti finanziari (documento integrale).
Il decreto riscrive integralmente il D.lgs. n. 58/1998, ossia il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e, come si legge nel comunicato stampa della seduta del Consiglio dei Ministri tenutosi in data 28 luglio 2017, durante il quale il decreto è stato approvato, ha l’obiettivo di sviluppare un mercato unico dei servizi finanziari in Europa che permetta un’operatività transfrontaliera a condizioni identiche in ogni Stato Membro e che sia in grado di assicurare la trasparenza e la protezione degli investitori.
Le nuove disposizioni, che interessano principalmente le SIM e le banche e le SGR che prestano servizi di investimento, seguono il principio del miglior interesse dei clienti, pertanto, le imprese dovranno garantire a questi ultimi un’informazione più corretta possibile. A tale scopo sono, infatti, introdotte regole più stringenti che prevedono un’adeguata profilatura della clientela che assicuri l’offerta all’investitore dei soli prodotti finanziari realmente adeguati alle sue esigenze e caratteristiche.
Tra le novità da sottolineare vi è anche il rafforzamento dei poteri di controllo delle autorità di vigilanza di settore, le quali potranno vietare o limitare la distribuzione di taluni prodotti finanziari qualora ritengano che possano compromettere la stabilità e l’integrità dei mercati, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e gli interessi degli investitori.
La garanzia di una maggior corretta informazione alla clientela non può, peraltro, prescindere dal tema dei costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori. Infatti, tali obblighi di comunicazione sono stati ampliati e prevedono l’inclusione del costo della consulenza, dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e delle modalità con cui il cliente può remunerare il servizio d’investimento ricevuto. Inoltre, al fine di consentire all’investitore di conoscere il costo complessivo ed il suo impatto sul rendimento atteso dall’investimento, è introdotto l’obbligo di presentazione in forma aggregata di tutte le informazioni relative alle voci di costo.
Particolare attenzione, poi, deve essere posta al nuovo art. 30-bis, il quale consente ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria di promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche, rispettivamente, in luogo diverso dal domicilio eletto e in luogo diverso dalla sede legale mediante consulenti finanziari autonomi.
Infine, sempre in tema di consulenza, si segnala l’istituzione dell’albo unico dei consulenti finanziari, tenuto dall’”Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari” al quale prendono parte le associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati. Tale albo sarà suddiviso in tre distinte sezioni a seconda che il soggetto che richiede l’iscrizione sia un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, un consulente finanziario autonomo oppure una società di consulenza finanziaria.
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