In data 9 febbraio 2018 Banca d’Italia ha emanato una comunicazione (documento integrale) con la quale si forniscono indicazioni sulle modalità da implementare al fine di adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo del 21 novembre 2007 n°231, come modificato dal decreto legislativo del 25 maggio 2017 n°90 di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio).
Le indicazioni sono applicabili dal 10 febbraio 2018 (giorno successivo alla pubblicazione della comunicazione), sia durante il periodo transitorio (che ha scadenza il 31 marzo 2018), sia in quello successivo, fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative di Banca d’Italia.
In primo luogo, la Comunicazione stabilisce che i vecchi Provvedimenti attuativi sono applicabili solo nella misura in cui le disposizioni in essi contenute siano coerenti con le previsioni del D.Lgs 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. 90/2017.
Pertanto, nella suddetta comunicazione:
1) Viene sancito che il Provvedimento della Banca d’Italia del 10 marzo 2011 recante “disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni” è in linea generale compatibile con il nuovo quadro normativo primario ed è pertanto applicabile.
2) Con riferimento al Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 recante “disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico e per le modalità semplificate di registrazione”, non più in vigore per effetto dell’abrogazione delle disposizioni di legge che imponevano l’obbligo di registrare i dati nell’Archivio Unico Informatico, Banca d’Italia specifica che, in attesa di nuovi provvedimenti, l’utilizzo su base volontaria dell’Archivio Unico Informatico costituisce modalità idonea ad assolvere agli obblighi di conservazione dei dati.
3) Relativamente al Provvedimento di Banca d’Italia del 3 aprile 2013 recante “disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela”, la suddetta autorità stabilisce che le previsioni ivi contenute si applicano nella misura in cui precisano aspetti che le nuove disposizioni di legge disciplinano in linea di continuità con quelle abrogate. A titolo esemplificativo rimangono applicabili le norme in materia di: a) profilatura della clientela; b) ambito di applicazione; c) acquisizione di informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo; d) controllo costante del rapporto; e) obblighi rafforzati di adeguata verifica, incluse le previsioni in materia di operatività a distanza, con l’eccezione della parte sulle persone politicamente esposte cd. “domestiche”, ormai incompatibile con la nuova disciplina di legge.
In ogni caso, risultano interamente inapplicabili, perché incompatibili con le nuove disposizioni di legge, le seguenti parti del Provvedimento: a) Parte terza “misure semplificate di adeguata verifica”; b) Allegato 1 “individuazione del titolare effettivo sub 2”.
Banca d’Italia precisa che per il corretto adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio, gli intermediari prendono inoltre in considerazione gli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza europee sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio, pubblicati il 4 gennaio 2018.
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