In data 1 marzo 2018, Consob ha emanato la comunicazione n°0056318 avente ad oggetto gli obblighi informativi degli intermediari e la proroga del termine di invio della “Relazione sui servizi”, a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) in data 3 gennaio 2018. (documento integrale).
Si ricorda che ai sensi della delibera Consob n°17297 del 28 aprile 2010, gli intermediari sono tenuti a inviare, entro il 31 marzo di ciascun anno, la suddetta relazione (avente varie denominazioni a seconda della natura dell\’intermediario), contenente una rappresentazione delle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, dei servizi accessori e dell\’attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche.
In particolare, con la presente comunicazione:
1) Consob richiama l\’attenzione degli intermediari sulla necessità, in occasione dell\’invio della “Relazione sui servizi” da effettuarsi nel 2018, di illustrare nelle pertinenti sezioni del relativo schema le misure individuate per conformarsi alle prescrizioni della normativa di matrice MiFID II, con specifico riferimento ai seguenti profili: a) processo di product governance; b) consulenza in materia di investimenti; c) valutazione di adeguatezza e di appropriatezza; d) prodotti complessi ed execution only; e) informativa alla clientela con particolare riguardo a quella su costi e oneri; f) pratiche di vendita abbinata; g) best execution; h) conflitti di interesse; i) incentivi; j) requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.
2) Consob ha prorogato il termine di invio della “Relazione sui servizi” da parte degli intermediari (SIM, Banche, Intermediari ex 106 TUB, Imprese di assicurazione e agenti di cambio) al 30 aprile 2018, affinché quest’ultimi possano tenere conto dei più recenti sviluppi normativi.
La Direttiva MIFID II comporta infatti rilevanti impatti sugli obblighi degli intermediari; in particolare, i mutamenti intervenuti richiedono interventi sulle politiche e sull\’assetto procedurale.
Pertanto, Consob specifica che le suddette esigenze sussistono, altresì per i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio (i “gestori” tra cui SGR, SICAV, SICAF ).
Infatti, poiché tali gestori possono svolgere sia servizi di investimento (consulenza in materia di investimenti, gestione di portafogli e, nel caso di GEFIA, ricezione e trasmissione di ordini), sia commercializzazione di OICR propri o di terzi, le novità introdotte in sede di recepimento del complesso MiFID II sono applicabili anche ai medesimi;
In particolare, le misure individuate per conformarsi alle prescrizioni della MiFID II devono essere illustrate nelle pertinenti sezioni della “Relazione sulla struttura organizzativa” (integrata nei propri contenuti, rispetto allo schema previsto dal Regolamento di Banca d\’Italia del 19 gennaio 2015, con riferimento ai profili sopra indicati in quanto applicabili).
Analogamente a quanto previsto per gli intermediari diversi dai gestori, il termine di invio della “Relazione sulla struttura organizzativa” è prorogato, per l’anno corrente, al 30 aprile 2018.
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