In data 13 aprile 2018 Banca d’Italia ha posto in consultazione i documenti “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela” (documento integrale) e “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio” (documento integrale) con i quali intende dare attuazione, rispettivamente, alle previsioni sull’adeguata verifica della clientela e alle previsioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni contenute nel d.lgs 231/2007 così come modificato dal d.lgs 90/2017. Pertanto, si intende recepire gli Orientamenti emanati congiuntamente dalle Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela pubblicati il 4/01/2018 nel primo documento e quelli in materia di informazioni da includere nei messaggi che accompagnano i trasferimenti di fondi, nel secondo.
Le consultazioni terminano il 12 giugno 2018.
Per quanto riguarda la prima consultazione, in materia di adeguata verifica semplificata, si ricorda che il decreto ha eliminato le fattispecie qualificate ex lege come a basso rischio e ha attribuito agli intermediari il compito di valutare le situazioni idonee ad essere trattate con regime semplificato (con l’unica eccezione dei prodotti di moneta elettronica di importo contenuto, per le quali la legge stessa prevede l’applicazione del regime di adeguata verifica semplificata). A tal proposito, gli intermediari devono tenere conto dei fattori di basso rischio elencati dal decreto. Banca d’Italia ha previsto che lo status di intermediario bancario o finanziario può essere ritenuto un fattore di potenziale basso rischio.
In tema di adeguata verifica rafforzata, le disposizioni, forniscono esempi esplicativi dei fattori di rischio elevato previsti dal decreto e individuano le misure rafforzate che possono essere adottate dagli intermediari.
Infine il decreto consente agli intermediari di avvalersi dell’adeguata verifica svolta da un altro intermediario, non solo quando quest’ultimo vi abbia provveduto in presenza, ma anche quando il terzo vi abbia provveduto a distanza. Pertanto Banca d’Italia ha rivisto le disposizioni attuative riguardanti l’adeguata verifica tramite terzi.
Per quanto concerne il secondo documento in consultazione, si ricorda che il decreto impone agli intermediari di condurre un esercizio di autovalutazione. A tal proposito Banca d’Italia ha fornito i criteri e le metodologie per la conduzione dell’esercizio. I risultati di questa analisi rappresentano il punto di partenza per la definizione ed attuazione, da parte degli organi e delle funzioni aziendali, di strategie nonché di misure organizzative e procedurali idonee a evitare il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
In tema di Segnalazione delle Operazioni Sospette (SOS), si rileva che si intende irrobustire i requisiti di indipendenza, autorevolezza, professionalità del responsabile e gli obblighi di riservatezza della sua attività, nonché la procedura riguardante l’eventuale conferimento della delega a soggetti diversi dal legale rappresentante (la delega è conferita dall’organo con funzione di supervisione strategica, sentito l’organo con funzione di controllo). Inoltre si introduce l’obbligo, per il responsabile SOS, di valutare le operazioni sospette delle quali abbia avuto conoscenza in qualunque modo, anche senza un input di primo livello.
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