Con il termine whistleblowing (letteralmente tradotto dall’inglese, “soffiare nel fischietto”) s’intende la segnalazione da parte di un soggetto interno alla gestione aziendale di un’irregolarità oppure di un illecito di cui egli venga a conoscenza durante la propria attività lavorativa.
Le fonti della disciplina del whistleblowing nel nostro ordinamento, con riguardo ad Intermediari finanziari e bancari sono il TUB, il TUF, la direttiva sulla Market Abuse, la disciplina Antiriciclaggio, e il D.Lgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.
Inoltre il personale di una banca o di un altro soggetto vigilato dalla Banca d\’Italia e da Consob (esempio SIM, SGR) possono utilizzare il canale whistleblowing delle predette Autorità di Vigilanza per segnalare possibili violazioni della normativa o anomalie gestionali riscontrate presso tali intermediari.
Funzione primaria della segnalazione è quella di portare all’attenzione degli organi aziendali preposti i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza.
La segnalazione è quindi prima di tutto uno strumento preventivo ma necessita di essere verificata tempestivamente e con adeguata competenza, portando in caso di effettivo rischio o illecito all’avviamento di procedimenti e delle azioni necessarie.
In questo contesto Eddystone supporta gli intermediari finanziari a definire il processo interno del whistleblowing e le procedure di gestione delle segnalazioni, in conformità alla normativa nazionale e di vigilanza.
Inoltre si ricorda che è possibile affidare, in outsourcing o avere supporto, l’attività istruttoria delle segnalazione: dalla sua ricezione, all’esame ed alla valutazione di merito.
Eddystone con il suo Team di Professionisti specializzati nelle seguenti materie: Diritto Bancario e Finanziario, Antiriciclaggio, Privacy e Diritto Penale fornisce assistenza legale nella valutazione delle segnalazioni inviate dal personale interno degli intermediari.
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