Il decreto ministeriale adottato dal MEF il 5 aprile 2012 n°66 ed il Regolamento Intermediari (delibera Consob n°20307 del 15 febbraio 2018) stabiliscono i requisiti per l\’iscrizione all‘Albo delle Società di consulenza finanziaria.
In particolare, ai fini dell’iscrizione , le suddette società devono possedere i seguenti requisiti: 1) Requisiti di onorabilità (in capo a soci ed esponenti aziendali), mancanza di situazioni impeditive (per esponenti aziendali) e incompatibilità dell’attività; 2) Requisiti di indipendenza (in capo alla società, ai soci e agli esponenti aziendali con funzioni di amministrazione e direzione). Le società pertanto non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente; 3) Requisiti patrimoniali (in capo alla società); 4) Requisiti organizzativi (per la società); 5) Requisito di professionalità (in capo ai titolari di funzioni di amministrazione e direzione); 6) Requisito di professionalità e indipendenza (per i titolari di funzioni di controllo).
A tal proposito, l’OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari) (link al sito Web dell’OCF) con delibera n°25 del 28 maggio 2018, ha adottato le Disposizioni per la presentazione della domanda di iscrizione all’albo unico dei Consulenti Finanziari (documento integrale).
In particolare, a partire dal 2 luglio 2018 le società di consulenza finanziaria devono produrre e presentare: 1) Il Modulo di iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale rappresentante della società; 2) La documentazione allegata (es. Marca da bollo da applicare sulla prima pagina del modulo, copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del dichiarante); 3) Le fatture e altra documentazione idonea a dimostrazione dell’attività svolta, del volume d’affari e del numero dei clienti del periodo di interesse; 4) La copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto della società ed eventuale ulteriore documentazione modificativa o integrativa della precedente; 5) Il certificato attestante l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio con data di rilascio non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione all’Albo; 6) La relazione sul programma di attività e sulla struttura organizzativa; 7) Attestazione del pagamento del contributo di iscrizione; 8) Attestazione del versamento della Tassa di Concessione Governativa (TCG); 9) Il certificato della polizza assicurativa stipulata rilasciato dalla Compagnia di assicurazione che riporti il periodo di validità e i massimali di copertura.
I tempi di istruttoria, decorrenti dalla data di ricezione da parte dell’OCF della domanda di iscrizione completa, sono, salvo eventuali sospensioni e interruzioni:
- per le società di consulenza finanziaria massimo 180 giorni;
- per i Consulenti finanziari autonomi la cui Società di consulenza finanziaria è in corso di iscrizione, i termini del procedimento sono strettamente legati a quelli del della Società di consulenza finanziaria.
Eddystone supporta le Società di consulenza finanziaria in merito alla predisposizione della domanda di iscrizione all’albo unico dei Consulenti Finanziari, favorendo pertanto l’interlocuzione con l’Autorità di controllo.
In particolare sono oggetto di assistenza la redazione della relazione sul programma di attività iniziale e la predisposizione della struttura organizzativa della società.
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