In data 11 luglio 2018 l’UIF ha emanato il documento in consultazione “istruzioni in materia di comunicazioni oggettive” (documento integrale) con il quale l’Autorità reca le Istruzioni volte a dare attuazione alle previsioni in materia di comunicazioni oggettive contenute nel d.lgs 21/11/2007, n°231, come modificato dal d.lgs 25/05/2017, n°90.
Le Istruzioni sono rivolte alle banche, a Poste Italiane S.p.A., agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento.
Si fa riferimento, in particolare, all’art. 47, comma 1, del decreto, che sancisce l’obbligo di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni circa operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che costituiranno una base dati utile alla UIF per arricchire le analisi delle SOS e per approfondire fenomeni a rischio.
Le istruzioni in consultazione individuano, in coerenza con gli assessment nazionali e internazionali sui rischi, le categorie di operazioni interessate e dei soggetti destinatari del provvedimento; definiscono modalità e periodicità di inoltro dei dati e il relativo schema segnaletico; regolano i casi in cui i destinatari non sono tenuti a effettuare sulle stesse operatività ricomprese nel flusso delle comunicazioni oggettive anche la segnalazione di operazioni sospette.
A titolo esemplificativo, si sottolinea che l’UIF stabilisce che i destinatari inviano alla UIF con cadenza mensile una comunicazione contenente ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro da parte dello stesso cliente o esecutore.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 (Rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette) le suddette operazioni non sono sottoposte ad alcuna valutazione dell’eventuale carattere anomalo o sospetto ai fini dell’invio delle comunicazioni oggettive.
Qualora nel corso del mese non sia stata effettuata alcuna delle suddette operazioni i destinatari inviano comunque una comunicazione negativa. La comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione dell’operazione come sospetta ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. n. 231/2007 quando essa: a) non presenta collegamenti con operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta; b) non è effettuata da clienti con un profilo soggettivo marcatamente anomalo.
Pertanto, le comunicazioni oggettive contengono: a) i dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano la comunicazione e il segnalante; b) gli elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti.
I destinatari trasmettono le comunicazioni oggettive in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale Infostat-UIF della Banca d’Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.
Le comunicazioni sono trasmesse alla UIF entro il 15° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento.
L’incarico della trasmissione ricade sul responsabile della funzione antiriciclaggio.
Commenti recenti