Si è scritto un nuovo capitolo in merito alla sanzione irrogata da CONSOB con delibera n.20560 del 2 agosto 2018 (documento integrale), in capo ad una SGR, ai suoi esponenti aziendali ed al personale interno.
Infatti la Corte di Appello di Milano in data 25 ottobre 2018 ha sospeso l’immediata esecutività della sanzione nei confronti del Presidente del CdA, del consigliere responsabile Internal Audit e del responsabile Compliance, in attesa della discussione nel merito del ricorso in opposizione per l’annullamento della sanzione.
Tale sanzione ha assunto un particolare rilievo perché, tra l’altro, rappresenta il primo caso di applicazione a persone fisiche della sanzione accessoria della interdizione temporanea allo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati.
La Corte di Appello di Milano infatti ha ritenuto che la misura interdittiva produca effetti ulteriori rispetto a quelli propri di tali sanzioni, in quanto pur prevista e applicata in via temporanea, finirebbe per cagionare un pregiudizio definitivo e comunque assai difficilmente rimediabile, in termini di perdita di incarichi attuali e di occasioni future di lavoro.
Per questo motivo la Corte di Appello di Milano ha disposto la sospensione delle sanzioni Consob, riconoscendo maggiore valenza agli interessi dei ricorrenti rispetto a quelli Consob, al fine di garantire la tutela all’attività lavorativa prevista dalla nostra Costituzione.
Si svela così all’orizzonte una vicenda giudiziaria con il suo iter, che ha posto l’attenzione sul ruolo e sulle responsabilità dei soggetti apicali e dei preposti ai controlli interni negli Intermediari Finanziari.
In questo scenario sempre più complicato si inserisce l’ultimo approdo della CONSOB che con delibera n. 20567 (documento integrale) ha sanzionato una SIM (ma non le persone fisiche) per delle irregolarità nella prestazione dei servizi di investimento concernenti (i) le attività di controllo attribuite alla Funzione di Compliance, (ii) la profilatura dei clienti e la distribuzione di prodotti complessi alla clientela retail.
In particolare la violazione si è sostanziata in: (a) carenze riguardanti le procedure per i controlli sistematici sulla rete dei consulenti finanziari attribuite alla Funzione di Compliance, che hanno pregiudicato il monitoraggio continuo della rete; (b) carenze di carattere procedurale e conseguenti ricadute sul piano comportamentale riverberatesi sulla profilatura dei clienti e sulla distribuzione dei prodotti complessi alla clientela retail.
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