In data 5 dicembre 2018 Banca d’Italia ha pubblicato le integrazioni e modifiche al provvedimento in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, adottato il 29 luglio 2009 (documento integrale), al fine di dare attuazione agli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea sui Dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio.
Le principali modifiche hanno riguardato la Sezione XI sui requisiti organizzativi che ogni intermediario deve predisporre al fine di assicurare che in ogni fase dell’attività di intermediazione sia prestata costante e specifica attenzione alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei comportamenti. Le disposizioni si applicano a tutte le operazioni e i servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB aventi natura bancaria e finanziaria (es. depositi, finanziamenti, conti e servizi di pagamento). Inoltre, l’ambito di applicazione è esteso ai prodotti bancari e finanziari destinati all’intera clientela al dettaglio, ciò al fine di assicurare anche a questi un livello di protezione analogo a quello dei consumatori. I soggetti tenuti al loro rispetto sono: banche autorizzate in Italia, succursali italiane di banche comunitarie, intermediari finanziari ex art. 106 TUB, Poste Italiane S.p.A. per le attività di bancoposta, IMEL italiani, istituti di pagamento autorizzati in Italia, succursali italiane di istituti di pagamento e di IMEL comunitari, nonché ai “canali di distribuzione indiretti”, cioè i soggetti terzi di cui gli intermediari si avvalgono per l’offerta dei prodotti (es., agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e altri intermediari del credito). In particolare, il nuovo paragrafo 1-bis si occupa di disciplinare le procedure di governo e controllo sui prodotti, le quali devono essere coerenti con le politiche aziendali per l’approvazione di nuovi prodotti adottate in conformità della disciplina sui controlli interni, approvate e sottoposte a riesame periodico da parte dell’organo con funzione di supervisione strategica, nonché periodicamente valutate per verificarne l’adeguatezza e l’efficacia. Quest’ultima attività è effettuata con il coinvolgimento delle funzioni aziendali di controllo interno. I requisiti e le caratteristiche che tali procedure devono rispettare sono previsti dai successivi nuovi paragrafi 1-bis.1 e 1-bis.2. A tal fine gli intermediari devono adottare procedure relative alla elaborazione, al monitoraggio e alla revisione dei prodotti in modo da assicurare che, nelle fasi di elaborazione e offerta dei prodotti e per tutto il loro ciclo di vita, siano considerati gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche dei clienti, i rischi tipici dei prodotti pregiudizievoli per i clienti ed i possibili conflitti di interesse. Inoltre, gli intermediari devono adottare anche procedure relative alla distribuzione dei prodotti al fine di assicurare modalità di distribuzione adeguate rispetto alle caratteristiche del target market e dei prodotti e idonee a consentirne l’offerta corretta. Tali disposizioni devono essere applicate ai soli prodotti elaborati (inclusi quelli sostanzialmente modificati) e offerti sul mercato a partire dal:
– 1° gennaio 2020 dalle banche di credito cooperativo, dagli intermediari appartenenti a gruppi con attivo di bilancio consolidato pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro e dagli intermediari, non appartenenti a gruppi, con attivo di bilancio pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro;
– 1° gennaio 2019 dagli altri intermediari.
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