In data 27 dicembre 2018, Banca d’Italia ha posto in consultazione pubblica alcune modifiche al provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni contenente le disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” (documento integrale).
Le modifiche mirano all’adeguamento delle disposizioni sulla trasparenza alla direttiva 2014/92/UE, ossia la Payment Account Directive (PAD), recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, con cui è stato introdotto il capo II-ter nel titolo VI del TUB, denominato “Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento”.
La presente consultazione completa il recepimento della PAD modificando le disposizioni relative alla documentazione contenente l’informativa precontrattuale e periodica, nonché l’Allegato 4A “Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori” per allinearsi alla terminologia europea standardizzata.
In merito all’informativa precontrattuale e periodica, in recepimento della PAD, l’art. 126-duodecies TUB prevede che i PSP devono fornire ai consumatori le informazioni precontrattuali tramite il “Documento informativo sulle spese” (Fee Information Document—FID) e le comunicazioni periodiche relative al conto di pagamento tramite il “Riepilogo delle spese” (Statement of fees—SOF), il cui formato di presentazione standardizzato è stabilito, rispettivamente, dai Regolamenti UE 2018/34 e 2018/33.
In particolare, secondo il documento in consultazione, tali documenti informativi europei devono essere consegnati o messi a disposizione del consumatore unitamente a quelli nazionali già esistenti, ossia il foglio informativo e il documento di sintesi per la fase antecedente alla stipula del contratto e l’estratto conto per le comunicazioni periodiche.
Onde evitare la sovrapposizione di informazioni contenute, agli intermediari è riconosciuto un termine di 18 mesi dalla data prevista per l’applicazione delle Disposizioni per espungere dai documenti nazionali le informazioni presenti nel FID e nel SOF e per far confluire nel documento di sintesi le informazioni contenute nel documento allegato allo stesso. Terminata l’attività di adeguamento, gli intermediari devono comunicare alla clientela, attraverso un’apposita informativa inserita nel documento di sintesi e nell’estratto conto, che il quadro completo delle condizioni economiche del rapporto risulta dalla lettura congiunta del documento di sintesi, dell’estratto conto, del FID e del SOF.
In merito, invece, alla terminologia standardizzata europea relativa ai servizi collegati al conto di pagamento, l’art. 126-undecies TUB stabilisce, per consentire alla clientela un più agevole confronto delle condizioni economiche offerte dai diversi operatori, che i PSP sono tenuti ad utilizzare i termini di cui alla lista pubblicata sul sito internet della Banca d\’Italia nel FID, nel SOF, nei contratti e in ogni altra informazione e comunicazione resa ai consumatori. A tal fine, il documento in consultazione mira ad adeguare la terminologia utilizzata nell’Allegato 4A “Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori” alle Disposizioni di trasparenza.
La consultazione rimarrà aperta fino al 25 febbraio 2019.
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