Il processo di riforma della disciplina fallimentare, iniziato nel 2015 con la Commissione Rordorf, è ormai giunto al termine. In data 10 gennaio 2019, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo, attuativo nella Legge Delega n. 155/2017, contenente il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
Spirito della riforma è di far emergere anticipatamente la crisi al fine di permettere alle imprese di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l’insolvenza. Tale scopo è raggiunto grazie all’introduzione delle procedure di allerta, c.d. early warning, di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto attuativo, volte al rapido rilevamento degli indizi di crisi dell’impresa per permettere l’adozione delle misure più idonee al superamento della stessa.
In particolare, le suddette procedure attribuiscono all’organo di controllo societario, al revisore contabile e alla società di revisione l’obbligo di segnalare all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi rilevati nello svolgimento delle proprie funzioni, mettendo così in moto i sistemi di allerta.
La riforma pone, però, un obbligo di segnalazione anche in capo alle banche ed agli altri intermediari finanziari ex art. 106 TUB. Nel caso di variazione, revisione o revoca degli affidamenti, questi devono darne comunicazione non solo al cliente, ma anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
Il deterioramento della posizione creditizia è, pertanto, assunto tra gli indicatori dello stato di crisi dell’impresa a cui gli organi di controllo devono prestare attenzione al fine di stabilire se attivare o meno le procedure di allerta necessarie.
Si tratta, quindi, di un vero e proprio obbligo di comunicazione che pone in capo alle banche ed agli intermediari ex art. 106 TUB una responsabilità in caso di inadempimento, se da ciò deriva un aggravio della posizione debitoria dell’imprenditore.
Si rimane in attesa della pubblicazione del testo definitivo del decreto legislativo attuativo in Gazzetta Ufficiale.
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