L’attenzione alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo è sempre più crescente. Dopo il recente recepimento della IV Direttiva AML, la disciplina di riferimento è ancora in corso di aggiornamento in seguito all’emanazione della V Direttiva AML.
L’interesse sul tema è elevato anche tra le Autorità di Vigilanza e lo dimostrano i recenti provvedimenti sanzionatori emanati da Banca d’Italia nei confronti di due intermediari finanziari.
Il primo provvedimento consiste nell’irrogazione, ai sensi dell’ art. 62 del d.lgs. n. 231/2007, in data 8 marzo 2019 della sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.200.000 in seguito al riscontro di carenze in materia di collaborazione attiva e modalità di segnalazione (Documento integrale).
In particolare, è stata contestata la violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 231/2007 sull’adozione di presidi e attuazione dei controlli e procedure necessari alla mitigazione del rischio, l’art. 36 del d.lgs. n. 231/2007 sulle modalità di segnalazione delle operazioni sospette, nonché del Provvedimento della Banca d’Italia del 10 marzo 2011, ossia le previgenti disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni.
Il secondo provvedimento del 12 marzo 2019 consiste, invece, nell’imposizione da parte di Banca d’Italia, secondo quanto disposto dall’art. 7, co. 2 del d.lgs. n. 231/2007, del divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni riscontrate a carico dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati(Documento integrale),
Tale divieto è stato imposto ad un intermediario finanziario in seguito alla rilevazione di carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio. Dal comunicato si rileva che l’intermediario finanziario ha già intrapreso iniziative atte al rafforzamento del suo complessivo sistema dei controlli antiriciclaggio e si è impegnata a realizzare un piano di rimedio. Il provvedimento è suscettibile di revoca da parte dell’Autorità in seguito alla piena rimozione delle debolezze riscontrate, ma fino ad allora la nuova operatività è sospesa.
Si ricorda che la disciplina sanzionatoria in materia antiriciclaggio è stata recentemente e notevolmente modificata dal D.Lgs. n. 90/2017, al fine di recepire le novità della IV Direttiva AML.
Si nota come la sanzione amministrativa recentemente irrogata sia diretta nei confronti dell’intermediario finanziario responsabile della violazione, inteso come persona giuridica, e non delle persone fisiche facenti parte degli organi di direzione e controllo, e nemmeno della funzione antiriciclaggio.
L’intermediario finanziario deve, però, fare i conti con un inasprimento generale delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Per esempio, nel caso della violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione, delle disposizioni in materia di procedure e controlli interni, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore, nonché dell’inosservanza dell’ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 euro ovvero pari al 10% del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.
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