In data 14 maggio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione del 31 gennaio 2019 sulle norme tecniche di regolamentazione per l\’azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (documento integrale).
È noto che gli enti creditizi e gli istituti finanziari sono tenuti a individuare, valutare e gestire il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti, prestando particolare attenzione nei casi in cui abbiano stabilito succursali o filiazioni controllate a maggioranza in paesi terzi o stiano considerando tale ipotesi.
Il presente Regolamento stabilisce una serie di misure supplementari da applicare nelle situazioni in cui l’ordinamento del paese terzo, in cui sono stabilite succursali o filiazioni controllate, non consente l\’attuazione coerente delle politiche e procedure di gruppo di cui all\’articolo 45, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2015/849.
A titolo esemplificativo, un ostacolo all’applicazione delle procedure di gruppo può avvenire quando la legislazione del paese terzo relativa alla protezione dei dati o al segreto bancario limita la capacità del gruppo di accedere, trattare e scambiare le informazioni sui clienti delle succursali o delle filiazioni controllate.
In particolare, il Regolamento introduce alcuni obblighi minimi a cui i soggetti obbligati devono adempiere con riferimento a ciascun paese terzo in cui abbiano stabilito una succursale o detengano la quota maggioritaria di una filiazione, i quali sono:
- valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposto il gruppo;
- garantire che il rischio ML/FT, come sopra individuato, sia adeguatamente preso in considerazione nelle proprie politiche e procedure a livello di gruppo in materia di antiriciclaggio;
- ottenere l\’autorizzazione dell\’alta dirigenza a livello di gruppo per la valutazione del rischio ML/FT e per le politiche e procedure a livello di gruppo in materia antiriciclaggio;
- organizzare una formazione mirata per il personale interessato nel paese terzo affinché sia in grado di individuare gli indicatori di rischio e garantire che tale formazione sia efficace.
Inoltre, ulteriori obblighi stabiliscono che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono comunicare all\’autorità competente dello Stato membro d\’origine, senza indugio e in ogni caso entro 28 giorni dall’individuazione, il nome del paese terzo che vieta o limita l\’attuazione delle politiche e procedure di gruppo, la condivisione o il trattamento dei dati dei clienti, la condivisione delle informazioni relative a operazioni sospette, nonché le modalità previste dall’ordinamento tramite cui sono imposti tali divieti e limiti.
Si segnala, infine, che nel caso in cui, nonostante l’applicazione delle misure previste, i soggetti obbligati non riescano a gestire in modo efficace il rischio di riciclaggio, devono cessare in modo parziale o totale l\’operatività delle succursali e filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo.
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