In data 28 maggio 2019 l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la comunicazione in materia di utilizzo anomalo di valute virtuali (documento integrale).
Scopo di tale comunicazione è di richiamare l’attenzione dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, e in particolare degli intermediari finanziari, sulla necessità di monitorare le operatività connesse con valute virtuali ed agli eventuali elementi di sospetto.
Le valute virtuali (in inglese Virtual asset, Cryptoasset o Cryptocurrency), da non confondere con la moneta elettronica, sono rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e possono essere trasferite, conservate e negoziate elettronicamente. Sono maggiormente diffuse nel commercio elettronico e nell’attività di gioco on line.
Proprio per la loro natura e caratteristiche, le valute virtuali si prestano ad un utilizzo distorto a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e la loro crescente diffusione fa sorgere la necessità di analizzare con maggiore diligenza e prudenza i possibili profili comportamentali a rischio.
Occorre prestare attenzione alle attività di raccolta anomala delle valute virtuali e, in particolare, alle figure di collettori che operano tramite ricariche, anche frazionate, di carte prepagate eseguite in contanti od online, accrediti di bonifici e ripetuti versamenti di contanti, singolarmente di importo non significativo, ma complessivamente di ammontare rilevante.
Sono evidenziati poi i casi in cui l’utilizzo di Virtual asset in operazioni speculative, immobiliari o societarie appaia finalizzato ad accrescerne l’opacità e, in generale, ai casi in cui l’operatività appaia illogica o incoerente rispetto al profilo del cliente o alla natura e allo scopo del rapporto, nonché il loro utilizzo connesso con sospetti di abusivismo e con violazioni della disciplina in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari e prestazione di servizi di investimento.
Nel valutare le diverse situazioni rilevano anche le caratteristiche dei soggetti coinvolti nell’operatività in valute virtuali e la presenza, per esempio, di collegamenti con persone politicamente esposte o di soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio.
L’UIF richiede, inoltre, l’osservanza delle Indicazioni integrative per la compilazione delle segnalazioni riconducibili all’utilizzo di valute virtuali (documento integrale) che forniscono ulteriori indicazioni per la compilazione delle SOS, ferme restando le istruzioni riportate nell’Allegato 2 del Provvedimento per le Segnalazioni di Operazioni Sospette emanato il 4 maggio 2011.
La qualificazione di un operazione come sospetta è subordinata ad un’analisi concreta e ad una valutazione complessiva dell’operatività con l’utilizzo di tutte le informazioni disponibili. Gli elementi informativi riportati dall’UIF hanno natura esemplificativa, pertanto, i destinatari del D.lgs. 231/2007 devono valutare anche ulteriori caratteristiche delle operatività connesse con l’utilizzo di Virtual asset aventi profili di sospetto.
In conclusione, è importante che i soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione sensibilizzino il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni, diffondendo opportune istruzioni.
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