In data 12 luglio 2019 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (documento integrale) e il Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (documento integrale).
Insieme, il Regolamento e la Direttiva summenzionati dovrebbero consentire di coordinare ulteriormente le condizioni applicabili ai GEFIA che operano nel mercato interno e facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi che essi gestiscono, oltre che assicurare un livello elevato di tutela degli investitori, a prescindere dalla categoria. Vi sono infatti casi in cui i GEFIA, che desiderano sondare l’interesse degli investitori per una particolare idea o strategia di investimento, si trovano di fronte a divergenze di trattamento in materia di pre commercializzazione nei vari ordinamenti nazionali.
Affinché la pre commercializzazione possa essere riconosciuta come tale ai sensi della Direttiva 2011/61/UE dovrà essere indirizzata ai potenziali investitori professionali e riguardare un’idea o una strategia di investimento relativa a un FIA o a un comparto non ancora istituito o non ancora notificato ai fini della commercializzazione, per sondarne l’interesse. Inoltre, viene stabilito che nel corso della pre commercializzazione gli investitori non dovrebbero poter sottoscrivere quote o azioni di un FIA, né dovrebbe essere permessa la distribuzione di moduli di sottoscrizione o di documenti analoghi: i GEFIA UE quindi dovrebbero assicurare che gli investitori non acquisiscano quote o azioni di un FIA in questa fase e che gli investitori contattati durante la fase di pre marketing possano acquisire solo quote o azioni di FIA tramite la commercializzazione.
Per quanto riguarda il Regolamento, esso si applica ai gestori di FIA, alle società di gestione di OICVM ed ai gestori di EuVECA ed EuSEF e stabilisce in particolare norme uniformi in materia di pubblicazione di disposizioni nazionali relative ai requisiti di commercializzazione per gli organismi di investimento collettivo e di comunicazioni di marketing destinate agli investitori, nonché principi comuni in materia di spese e oneri gravati sui gestori di tali organismi in relazione alle loro attività transfrontaliere. Inoltre, è prevista l’istituzione di una banca dati centrale sulla commercializzazione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.
Le comunicazioni di marketing per gli investitori devono evidenziare i rischi e i rendimenti dell’acquisto di quote o azioni di un FIA o quote di un OICVM in maniera chiara e corretta. Inoltre, le società di gestione di OICVM devono assicurare che tali informazioni non siano in contrasto con quelle contenute nel prospetto e con le informazioni chiave per gli investitori, mentre i GEFIA, i gestori di EuVECA e di EuSEF garantiscono che le comunicazioni di marketing non contrastino con le informazioni dirette agli investitori previste dalla normativa di riferimento .
Si segnala, infine, che le autorità competenti possono esigere la notifica preventiva delle comunicazioni di marketing che le società di gestione degli OICVM intendono utilizzare direttamente o indirettamente nei loro rapporti con gli investitori, e di conseguenza la loro eventuale modifica, ma ciò non costituisce una condizione preliminare per la commercializzazione di quote di OICVM né rientra nella procedura di notifica di cui all’articolo 93 della direttiva 2009/65/CE. Lo stesso è applicabile ai GEFIA ed ai gestori di EuVECA o EuSEF se commercializzano presso gli investitori al dettaglio quote o azioni di loro FIA.
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