Alla luce della sempre più crescente probabilità che l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea entro il 31 ottobre 2019 avverrà in assenza di accordo preliminare (no-deal), Consob ha pubblicato con la Comunicazione n. 10 del 1° agosto 2019 (documento integrale) un aggiornamento della precedente Comunicazione n. 7 del 26 marzo 2019.
L’ipotesi c.d. di hard Brexit comporterebbe, infatti, che alla data di recesso gli intermediari nazionali e britannici cessino di prestare le proprie attività, rispettivamente, nel Regno Unito, non potendo più accedere al beneficio del passaporto europeo, e nel territorio italiano, venendo meno le preesistenti abilitazioni.
L’Autorità di vigilanza italiana aveva, pertanto, provveduto a specificare con la precedente Comunicazione gli adempimenti, la cui entrata in vigore è condizionata al mancato raggiungimento di un accordo sul recesso, posti in capo agli intermediari britannici operanti in Italia e a quelli italiani operanti nel Regno Unito, derivanti dal decreto legge n. 22/2019, prevedendo un regime diverso secondo la tipologia di soggetti, le modalità adottate per la prestazione dei servizi (in regime di libera prestazione o nell’esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali) e la clientela target (clienti al dettaglio, professionali o professionali su richiesta).
In seguito alla conversione con modificazioni del suddetto decreto legge, intervenuta con Legge 20 maggio 2019, n. 41, si è reso però necessario un aggiornamento di tali disposizioni. Si segnala, inoltre, in ragione della intervenuta adozione della Legge di conversione, la Comunicazione n. 4 del 14 marzo 2019 in materia di mercati è superata.
In generale, il presente aggiornamento non introduce nuovi oneri per gli intermediari che prestano servizi e attività di investimento, bensì viene posto in capo agli stessi l’obbligo di trasmettere eventuali variazioni e/o aggiornamenti delle informazioni e dei dati in precedenza resi noti. Diversamente, restano valide le notifiche, le istanze e le comunicazioni già inviate.
Per quanto riguarda gli intermediari italiani, Consob aveva già in precedenza stabilito che le SIM, che alla data di recesso svolgono la propria attività nel Regno Unito, possono continuare a operarvi nel periodo transitorio previa apposita notifica alla stessa Autorità entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di recesso e che le stesse possono continuare a operare sul territorio del Regno Unito oltre il periodo transitorio, a condizione che, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio del periodo transitorio, presentino all’Autorità di vigilanza italiana l’istanza prevista per l’autorizzazione allo svolgimento delle relative attività ex art. 26, co. 6, TUF. Con particolare riferimento a quest’ultimo punto, l’aggiornamento prevede che le società di intermediazione mobiliare che entro la data di recesso abbiano già presentato istanza di autorizzazione per lo svolgimento delle relative attività non sono tenute a effettuare l’apposita notifica e la successiva istanza di autorizzazione.
In merito agli intermediari britannici, invece, Consob si preoccupa di specificare che, fermi restando gli adempimenti necessari per beneficiare del periodo transitorio, le imprese di investimento devono operare in conformità alle disposizioni in materia finanziaria loro applicabili al giorno antecedente la data di recesso.
Infine, si segnala che all’obbligo di inviare i dati e le informazioni aggiornati alla Consob consegue il dovere di renderne edotti anche i propri clienti.
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