In data 26 ottobre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 124/2019, il c.d. “Decreto Fiscale”, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. La principale novità del suddetto decreto è stata l’introduzione, all’interno dell’elenco dei reati presupposto della Responsabilità 231, del reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, ex art. 2 D.Lgs. 74/2000. (documento integrale)
La Commissione Finanze della Camera, dopo avere esaminato il suddetto Decreto, ha approvato diversi correttivi in ordine alle previsioni penali tributarie.
Rispetto alle disposizioni del Decreto-legge è stata aggravata la stretta nei confronti delle persone giuridiche, con riferimento alle quali è stato sancita la responsabilità ex 231 per tutti i più gravi reati tributari. Uno dei correttivi, concordato tra il Ministero della Giustizia e il MEF, estende infatti il campo di applicazione della 231 ad altri quattro reati: la dichiarazione fraudolenta attraverso altri artifici, l’emissione di fatture o altri documenti contabili per operazioni inesistenti, l’occultamento o la distruzione di documentazione contabile e infine la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Nello specifico il primo reato consiste in operazioni simulate o documenti falsi idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria. Il secondo reato riguarda invece l’emissione o il rilascio di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti con lo scopo di consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi o l’Iva. Tale fine può essere raggiunto anche tramite l’occultamento o la distruzione di documentazione contabile in quanto non permette la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. L’ultimo reato infine consiste nell’alienazione simultanea o in altri atti fraudolenti su beni propri o altrui, atti a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva e sottrarsi così al pagamento delle imposte, degli interessi o delle sanzioni sopra determinati importi. Comprende anche il caso in cui vengano riportati, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o elementi passivi fittizi sopra certi importi al fine di ottenere un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.
Viene prevista inoltre l’ipotesi che la responsabilità per gli illeciti possa riguardare anche gli artt. 3, 8, 10 e 11 del D.Lgs. 74/2000, ossia i reati per i quali le persone fisiche sono già soggette ad un inasprimento del trattamento sanzionatorio.
Per quanto concerne la disciplina della confisca allargata o per sproporzione viene modificata e prevista solo per gli illeciti più gravi. Nello specifico quando la condanna che la legittima ha come conseguenza un’evasione da 100.000 euro o più.
È stato poi alleggerito il trattamento sanzionatorio per alcuni dei reati fiscali, trovando un accordo fra quanto previsto dal Decreto e il regime attuale.
L’ultima questione affrontata è stata quella delle ritenute per appalti e subappalti. In questo ambito è stato deciso di applicare la procedura antievasione per gli appalti e subappalti superiori a 200.000 euro e per quelle imprese che fanno ricorso alla somministrazione di manodopera. Infine è previsto un esonero per quelle società che sono in vita da tre anni e comunque da non più di cinque.
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