In data 26 novembre 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, inerente la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, i c.d. “whistleblowers” o informatori.(documento integrale)
La Direttiva, risalente al 23 ottobre 2019, stabilisce norme minime comuni atte a garantire un elevato livello di protezione a coloro che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. Viene applicata alle persone che lavorano all’interno sia del settore privato che pubblico, tra cui è opportuno ricordare rientra il settore dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che segnalano violazioni oppure divulgano informazioni sulle trasgressioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo. Tali segnalazioni possono riguardare sia violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione, relativamente a diversi settori, sia violazioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, di cui all’articolo 325 TFUE, e quelle ulteriormente specificate nelle misure dell’Unione. Sono comprese inoltre le violazioni che riguardano il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, TFUE, fra cui le violazioni delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato. Infine sono incluse le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che contravvengono le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
Nello specifico la Direttiva prevede che i soggetti giuridici del settore pubblico e privato istituiscano canali e procedure per le segnalazioni interne e disciplinino il relativo seguito al fine di consentire ai lavoratori di effettuare le segnalazioni sulle eventuali violazioni riscontrate nella propria attività professionale. La Direttiva impone agli Stati membri di istituire anche dei canali di segnalazione esterna, i quali devono essere utilizzati dalle persone giuridiche dopo aver adottato quelli di segnalazione interna. È necessario pertanto che ogni Stato nomini le Autorità competenti per ricevere e fornire un riscontro e infine per dare seguito alle segnalazioni.
Le nuove norme mirano quindi a tutelare gli informatori dal rischio di licenziamento o da altre forme di ritorsione che possano scaturire dalla segnalazione di violazioni, permettendo inoltre di introdurre misure di sostegno e di protezione, anche grazie ad un sistema sanzionatorio specifico.
La Direttiva entrerà in vigore il 16 dicembre 2019. Agli Stati membri viene richiesto di adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla suddetta Direttiva entro il 17 dicembre 2021. Hanno pertanto a disposizione due anni per recepire le nuove norme all’interno del diritto nazionale. Si segnala tuttavia che per i soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori è concessa una deroga, fino alla data del 17 dicembre 2023, per quanto riguarda l’obbligo di istituire un canale di segnalazione interno.
La presente Direttiva rappresenta l’esito di un processo iniziato il 27 aprile 2018 a seguito della notizia della pubblicazione da parte della Commissione Europea di una proposta di direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.
In conclusione si evince che lo scopo della Direttiva (UE) 2019/1937 è quello di rafforzare l’applicazione del diritto e delle politiche dell’Unione in specifici settori.
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