In data 7 maggio 2020 Consob ha pubblicato la Raccomandazione n. 1/2020 sulle modalità di adempimento dell’obbligo di rendicontazione ex post di costi e oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori, esito di una consultazione pubblica terminata il 7 marzo 2020 (documento integrale).
Con la suddetta Raccomandazione Consob vuole indicare linee di indirizzo comportamentali che consentano di tutelare l’interesse dei clienti a ricevere un’informativa chiara, corretta e non fuorviante.
In particolare, le disposizioni si rivolgono agli intermediari ex art. 35, co. 1, lett. b), del Regolamento Intermediari, ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria ex artt. 18-bis e 18-ter del TUF e ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri e/o di terzi e riguarda principalmente situazioni in cui la rendicontazione ex post dei costi e degli oneri è resa a clienti al dettaglio, ferma restando la possibilità di applicare le disposizioni anche nei confronti dei clienti professionali e delle controparti qualificate, nel rispetto dell’art. 50 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565.
Venendo al contenuto della Raccomandazione, essa indica la struttura ed il contenuto dell’informativa aggregata, il rapporto fra quest’ultima e quella analitica, nonché la tempistica di invio della rendicontazione ex post ai clienti.
Più nel dettaglio, la rendicontazione deve essere resa alternativamente con un documento stand alone o all’interno di un documento di contenuto più ampio. Gli intermediari devono porre gli investitori in condizione di poter riconciliare le voci esposte nell’informativa analitica, se richiesta dal cliente, e in quella aggregata, sia con riguardo ai valori monetari che a quelli percentuali.
Per quanto riguarda poi l’esposizione dei costi e oneri in forma aggregata, Consob fa riferimento alla tabella di cui alla Q&A n. 13 del documento di ESMA “Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics”, sezione n. 9 “Informations on costs and charges” (documento integrale). I costi e oneri rappresentati nella tabella sono quelli effettivamente sostenuti dal cliente nel periodo di riferimento del rendiconto.
Infine, con riferimento alla tempistica di invio, le rendicontazioni riferite all’anno solare devono essere trasmesse entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, mentre le rendicontazioni infrannuali devono essere inviate entro la fine del periodo successivo a quello di riferimento.
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