In data 5 giugno 2020 ESMA ha pubblicato le nuove Linee guida su alcuni aspetti dei requisiti della funzione di controllo della conformità (compliance), ai sensi della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) (documento integrale).
I destinatari del suddetto documento sono le imprese di investimento e gli enti creditizi quando prestano servizi di investimento o svolgono attività di investimento oppure quando vendono o prestano consulenza ai clienti in relazione a depositi e gli organismi di investimento collettivo in società di gestione di valori mobiliari (OICVM) e i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) quando forniscono servizi e attività di investimento.
Le nuove Linee Guida confermano l’impostazione delle precedenti del 2012, ma al contempo apportano significative specificazioni e introducono due nuovi orientamenti.
In particolare, il nuovo orientamento n. 6 introduce disposizioni in relazione alle capacità, conoscenze, competenze ed autorità della funzione di compliance, quest’ultima qualità intesa come il possesso di adeguate competenze e capacità personali pertinenti, come ad esempio la capacità di giudizio.
Il nuovo orientamento 9, invece, introduce il noto principio di proporzionalità rispetto all’efficacia della funzione di controllo della conformità, secondo il quale, le imprese dovrebbero decidere quali misure, a livello sia organizzativo sia di risorse, sono più adatte a garantire l’efficacia della funzione stessa. A tal fine è fornito un elenco, non esaustivo, di criteri da seguire in tale valutazione, quali i tipi di servizi forniti, gli strumenti offerti, il volume di attività, la tipologia di clientela ed il numero dei dipendenti.
Si segnala, poi, che l’orientamento n. 3 è stato maggiormente dettagliato prevedendo obblighi di comunicazione ancor più specifici in capo alla funzione di compliance, il cui report dovrà essere predisposto in modo tale da contenere le informazioni richieste punto per punto dalle Linee Guida.
Infine, l’orientamento n. 4 come modificato attribuisce alla funzione di conformità il compito, oltre che di consulenza, anche di assistenza, mentre all’orientamento n. 5 viene espressamente richiesto di garantire un efficace scambio di informazioni tra la funzione di compliance e le altre funzioni di controllo, quali l’internal audit e il risk management, nonché con eventuali revisori interni o esterni.
Le Linee Guida saranno tradotte in tutte le lingue ufficiali dell’UE.
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