Le proposte del Ministero dell’Economia e delle Finanze di modifica dell’art. 14, D.M. n. 30/2015 (documento integrale), che mirano a revisionare le soglie di ingresso ai FIA riservati al fine di ampliare la platea degli investitori non professionali che possono accedere a questo genere di investimenti, seguono l’introduzione dei c.d. PIR Alternativi avvenuta con l’art. 136, D.L. n. 34/2020, entrato in vigore in data 19 maggio 2020, c.d. Decreto Rilancio (documento integrale).
I nuovi PIR, infatti, possono essere costituiti attraverso un’ampia categoria di intermediari, oltre che tramite OICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione anche tramite FIA (es. ELTIF, fondi di private equity/debt e fondi di credito).
Diversamente dai Piani Individuali di Risparmio tradizionali, non adatti ad investire in asset illiquidi a causa sia del vincolo di investimento pari a 30.000 euro annui sia del limite di concentrazione al 10%, i PIR Alternativi hanno lo scopo di incentivare gli investimenti, in capitale di rischio e di debito, nell’economia reale e, in particolare, nelle società non quotate, indirizzando il risparmio privato verso investimenti illiquidi nel settore imprenditoriale italiano delle PMI.
In particolare, viene prevista l’elevazione al 20% del vincolo di concentrazione degli investimenti per i PIR a lungo termine che, per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese.
Sono previsti, inoltre, limiti all’entità degli investimenti pari a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivi (per i PIR tradizionali, rispettivamente, pari a 30.000 euro annui e 150.000 euro complessivi).
Infine, si segnala che vi sono disposizioni specifiche per PIR costituito tramite OICR e che il limite all’unicità del PIR deve essere ora inteso nel senso che ciascun contribuente può costituire un PIR ordinario e un PIR Alternativo.
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