Nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 è stata pubblicata la Legge n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, cd. Decreto Semplificazioni (documento integrale), il quale interviene anche sulla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 con particolare riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Tra le novità spicca la modifica dell’art. 18, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 231/2007. Secondo la nuova versione di tale articolo, infatti, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso l’identificazione del cliente (e dell’esecutore) e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Si nota, pertanto, il venir meno del riferimento della verifica dell’identità attraverso riscontro di un documento d’identità o di altro documento di riconoscimento equipollente.
Di primo impatto tale modifica ha indotto molti a pensare ad una semplificazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ma tale presunzione viene meno quando si nota che, ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 231/2007, l’identificazione del cliente e del titolare effettivo continua ad essere svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell’esecutore e consiste nell’acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d’identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente.
Le modifiche, pertanto, sembrano dirette a semplificare solo l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica a distanza, il che sembrerebbe rispettare anche gli obiettivi indicati dalla relazione illustrativa al DL.
Infine, vi sono novità anche per quanto riguarda l’identificazione senza la presenza fisica del cliente prevista dall’art. 19, D.Lgs. n. 231/2007. In particolare, l’obbligo di identificazione si considera assolto, per esempio, per i clienti in possesso un’identità digitale con livello di garanzia almeno significativo oppure per i clienti che, previa identificazione elettronica, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all’obbligo di identificazione, purché si tratti di rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché di strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici.
Le modifiche sono divenute definitive a partire dal 15 settembre 2020.
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