In data 28 dicembre 2021 Banca d’Italia ha pubblicato il terzo aggiornamento (documento integrale) del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio che recepisce le modifiche di cui al Provvedimento della stessa Autorità del 23 dicembre 2021 (documento integrale), al fine di uniformarlo agli Orientamenti dell’ESMA in materia di commissioni di performance degli UCITS e di alcuni tipi di FIA del 5 novembre 2020 (documento integrale).
Tra le novità vediamo l’inserimento di nuove definizioni, quali, per esempio, benchmark, commissione a fulcro, high-water mark, indicatore di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance, modello a benchmark, performance in eccesso e periodo di riferimento della performance.
La modifica rilevante riguarda, infatti, il Titolo V, Capitolo 1, Sezione II “Contenuto minimo del regolamento di gestione”, con particolare riferimento al paragrafo 3.3.1.1 “Compenso della SGR”, all’interno delle disposizioni relative alle spese a carico del fondo.
Nel dettaglio è stata modificata la disciplina per OICVM e FIA aperti nel caso in cui il regolamento preveda commissioni di performance, ossia forme di compenso legate al rendimento realizzato dalle quote del fondo. In tali casi, le disposizioni modificate stabiliscono che i gestori di OICVM e di FIA aperti commercializzati a investitori non professionali applicano gli Orientamenti ESMA in materia di commissioni di performance.
Rispetto alle precedenti disposizioni, rimangono fermi alcuni punti in relazione al calcolo della commissione di performance, calcolata moltiplicando l’entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo dell’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la performance e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance, e il limite percentuale cd. fee cap, rispetto al valore complessivo netto del fondo, che le provvigioni complessive (di gestione e di performance) non devono superare.
Le nuove disposizioni stabiliscono che, in alternativa, il regolamento può prevedere che la commissione di performance sia prelevata sulla posizione del singolo partecipante al momento del riscatto della quota a valere sul rendimento del proprio investimento, secondo il paragrafo 20 degli Orientamenti dell’ESMA.
Si segnala infine che sono modificati gli allegati IV.6.1, IV.6.3 e IV.6.3-bis relativi ai prospetti contabili di OICVM e FIA aperti, SICAV e SICAF ed è stato soppresso l’allegato V.1.2 “Modalità di determinazione del rendimento del fondo ai fini del calcolo della provvigione di incentivo”.
I gestori di OICVM e di FIA aperti commercializzati a investitori non professionali applicano gli Orientamenti ESMA dal 31 dicembre 2021 per i fondi costituiti a partire da questa data ed entro l’inizio dell’esercizio finanziario successivo al 31 dicembre 2021 per i fondi esistenti a questa data e che già prevedono commissioni di performance. In quest’ultima ipotesi, i gestori, per cui il primo esercizio finanziario di applicazione degli Orientamenti inizia il 1° gennaio 2022, adeguano i regolamenti dei fondi entro il 31 marzo 2022.
Le modifiche ai regolamenti sono approvate in via generale, ma entro 10 giorni dalla loro adozione, la SGR invia alla Banca d’Italia la delibera del CdA e il nuovo testo del regolamento. Inoltre, le stesse hanno efficacia immediata se determinano condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti, diversamente, si applicano i termini di efficacia già previsti.
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