Con la nota n. 24 del 10 febbraio 2022 (documento integrale) Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti sugli indicatori dei piani di risanamento (EBA/GL/2021/11) (documento integrale).
In particolare, i piani di risanamento contengono ogni informazione necessaria a dimostrare l’idoneità delle opzioni di risanamento a riequilibrare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente o del gruppo in caso di suo significativo deterioramento. Deve inoltre essere assicurata la piena coerenza dei contenuti del piano con il modello di business e le caratteristiche dell’ente o del gruppo, nonché con il RAF, ove presente, e il processo ICAAP/ILAAP.
In particolare, le disposizioni si applicano, su base individuale e consolidata, alle banche, alle SIM e alle capogruppo di gruppi bancari e di gruppi di SIM, tenute alla redazione di piani di risanamento, ai sensi degli artt. 69-quater e 69-quinquies, TUB e dell’art. 55-ter, TUF.
Sono previste due modalità di adempimento degli obblighi in materia di piani di risanamento: ordinaria e semplificata.
I piani di risanamento in forma semplificata possono essere adottati dalle banche meno significative con punteggio quantitativo inferiore alla soglia dello 0,25% e dalle SIM con punteggio quantitativo inferiore alla soglia dello 14,3%.
Diversamente, non possono in ogni caso adottare piani di risanamento in forma semplificata le banche meno significative cui è comunicata la qualificazione di high-impact disposta dalla BCE e le altre banche meno significative e le SIM per le quali la Banca d’Italia accerti con apposito provvedimento la probabile significatività dell’impatto del dissesto.
I piani di risanamento ordinari devono essere riesaminati e, se necessario, aggiornati con cadenza annuale, mentre i piani semplificati con cadenza biennale. Il piano di risanamento aggiornato, o l’attestazione che non necessita di aggiornamenti, è trasmesso all’Autorità entro il 30 aprile dell’anno in cui è effettuato il riesame.
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