Nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 gennaio 2022, n. 19 “Regolamento recante modifiche al decreto 5 marzo 2015, n. 30, attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivi del risparmio (OICR) italiani” (documento integrale).
Tale decreto amplia la categoria dei partecipanti a FIA italiani riservati anche a clienti non professionali che rispettano determinati requisiti.
Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell’art. 14, co, 1, del decreto MEF n. 30/2015, il gestore può istituire FIA italiani riservati a investitori professionali in forma aperta o chiusa. Il nuovo comma 2, invece, prevede che il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato possa prevedere la partecipazione anche di tre nuove categorie di sottoscrittori.
La prima categoria riguarda gli investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a 500.000 (cinquecentomila) euro. Tale partecipazione minima iniziale non è frazionabile.
La seconda categoria comprende gli investitori non professionali che nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a (100.000) centomila euro a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell’acquisto, l’ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10% del proprio portafoglio finanziario. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile. La sussistenza dei suddetti requisiti deve essere provata sulla base delle informazioni presentate dal potenziale investitore non professionale, il quale è tenuto a fornire al soggetto che propone l’acquisto o la sottoscrizione di quote o azioni di FIA italiani riservati informazioni accurate sul proprio portafoglio finanziario e sugli investimenti in FIA.
Infine, la terza categoria include i soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli che nell’ambito dello svolgimento di detto servizio sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro per conto di investitori non professionali.
Si evidenzia però che i limiti di cui al nuovo comma 2 non si applicano ai casi previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, ossia ai FIA immobiliari riservati che sono commercializzati a enti pubblici, che non hanno le caratteristiche per essere classificati come clienti professionali pubblici, nonché ai componenti dell’organo di amministrazione e al personale del gestore, i quali possono sottoscrivere quote o azioni di FIA italiani riservati da essi gestiti anche per importi inferiori a quelli indicati al comma 2.
Si segnala che la definizione di personale è contenuta alla nuova lett. dd) dell’art. 1, co.1, del Decreto MEF e comprende i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
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