Con la Delibera n. 22274 del 24 marzo 2022 “Modifiche del Regolamento Emittenti per l’adeguamento agli Orientamenti ESMA34-39-992 in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA” (documento integrale), Consob ha uniformato le disposizioni del Regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971 (cd. Regolamento Emittenti) all’Orientamento n. 5 contenuto negli Orientamenti dell’ESMA in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA del 5 novembre 2020 (documento integrale).
In particolare, all’articolo 15-bis è aggiunto il comma 1-ter che prevede l’inserimento nel KIID (Key Information Document per i risparmiatori) dell’avvertenza nel caso in cui sia previsto il pagamento di una commissione di incentivo o di performance anche in periodi di performance negativa.
Il suddetto avvertimento comprende le informazioni di cui ai punti 44 e 48 dell’Orientamento ESMA n. 5, relative all’inserimento nel documento di un “prominent warning” che evidenzi che le commissioni di performance sono addebitabili al fondo anche in caso di performance negativa e delle informazioni sulla commissione di performance.
L’altra modifica riguarda l’Allegato 1 “Offerta al pubblico di sottoscrizione e/o di vendita di prodotti finanziari e ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di titoli” e l’Allegato 1b “Modalità di redazione del prospetto per l’offerta e/o per l’ammissione alle negoziazioni di OICR e relativi schemi” prevedendo nuove disposizioni relativamente al calcolo degli oneri di gestione.
La delibera entra in vigore il decimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta.
Le modifiche si applicano anche alle offerte in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente delibera.
Infine, si segnala che la documentazione d’offerta deve essere aggiornata alla prima occasione utile e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2022.
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