In data 21 novembre 2022 Banca d’Italia ha pubblicato le modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, (documento integrale).
Le modifiche si sono rese necessarie al fine di uniformare la vigente disciplina della Banca d’Italia in materia di gestione collettiva del risparmio alle modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2019/1160 in tema di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, che ha modificato le Direttive 2009/65/CE (UCITS) e 2011/61/UE (AIFMD), e dal Regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.
In particolare, le modifiche riguardano il Titolo VI “Operatività transfrontaliera” nel quale, oltre a modifiche formali o aggiornamenti normativi, vengono apportate le seguenti modifiche.
Al Capitolo II “Operatività transfrontaliera delle SGR italiane” sono apportate modifiche ai paragrafi relativi alle informazioni comunicate a Banca d’Italia dalle SGR che gestiscono OICVM, sia nel caso sia di stabilimento di succursali in Stati UE sia di libera prestazione di servizi in Stati UE e sono inserite medesime comunicazioni per le SGR che gestiscono FIA.
Mentre nel Capitolo III “Offerta all’estero di OICR italiani”, la lettera di notifica che le SGR e le SICAV che sono OICVM devono inviare a Banca d’Italia per offrire, rispettivamente, quote e comparti di OICVM o proprie azioni in altri Stati UE è integrata con due punti: i) i dettagli necessari, compreso l’indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di spese e oneri regolamentari eventualmente applicabili da parte dell’autorità competente del paese ospitante; ii) le informazioni sulle strutture per gli investitori (cd. facilities) che gli OICVM mettono a disposizione nel paese in cui l’offerta delle quote e comparti di OICVM e azioni è effettuata per lo svolgimento dei compiti ex art. 92, UCITS e nel rispetto delle condizioni dallo stesso previste. Inoltre, vengono specificati il contenuto e le modalità di trasmissione della lettera con la quale è comunicato il ritiro della notifica.
Da ultimo, al Capitolo IV “Operatività in Italia delle società di gestione UE e dei GEFIA UE”, in caso di prestazione di servizi senza stabilimento, viene inserito un paragrafo sulla comunicazione delle modifiche delle informazioni.
Le modifiche sono in vigore dal 26 novembre 2022.
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