In data 23 dicembre 2022 Banca d’Italia ha pubblicato, al fine di completare la normativa nazionale di recepimento delle disposizioni europee contenute nella direttiva 2019/2034/UE e nel regolamento (UE) 2019/2033 (cd. pacchetto IFD/IFR), Il Provvedimento del 23 dicembre 2022 recante modifiche al Regolamento della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF (documento integrale) (cd. Regolamento MiFID II), unitamente al il Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM (documento integrale).
Per quanto riguarda invece le modifiche al Regolamento della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF, esse fanno seguito alla consultazione terminata in data 5 luglio 2022 (documento integrale) e si sono rese necessarie al fine di adeguare la disciplina nazionale al pacchetto IFD/IFR, nonché alle norme tecniche di regolamentazione e agli orientamenti delle Autorità europee di vigilanza su governance interna, politiche di remunerazione, valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ed esternalizzazione a fornitori di servizi in cloud. Particolare attenzione è stata poi posta alla disciplina in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione delle SIM e dei gestori.
È stato infatti introdotto ex novo l’allegato 5 “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione delle SIM di classe 2”, mentre sono state apportate alcune modifiche all’allegato 2 “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione dei gestori”. In entrambi, viene in rilievo la “Neutralità delle politiche di remunerazione rispetto al genere”, in merito al quale Banca d’Italia nel resoconto della consultazione chiarisce che il Regolamento richiede che le SIM e i gestori documentino il valore delle posizioni lavorative, al fine di consentire la verifica del rispetto del principio di neutralità, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa dei singoli intermediari, ai quali è concesso di individuare le modalità più opportune per realizzare questo obiettivo. Conseguentemente, viene chiarito che l’istituzione di un sistema di classificazione delle mansioni, esempio contenuto nel par. 26 degli Orientamenti EBA su sane politiche di remunerazione ai sensi della IFD del 22 novembre 2021 (EBA/GL/2021/13), deve tener conto delle caratteristiche dell’intermediario e non è obbligatoria, potendo gli intermediari individuare modalità alternative che assicurino altrettanto efficacemente il rispetto degli obiettivi della normativa.
Il Provvedimento entrerà in vigore in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Secondo il periodo transitorio previsto, in via generale, le modifiche al Regolamento si applicano in via generale a partire dal 1° aprile 2023, mentre nel caso in cui siano richieste modifiche statutarie le SIM si conformano a tali norme, al più tardi, a partire dalla data di approvazione del bilancio 2022 da parte dell’assemblea e, infine, entro il 30 giugno 2023 i gestori e le SIM di classe 2 sottopongono all’approvazione dell’assemblea dei soci le modifiche alle politiche di remunerazione e incentivazione.
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