In data 23 dicembre 2022 Banca d’Italia ha pubblicato, al fine di completare la normativa nazionale di recepimento delle disposizioni europee contenute nella direttiva 2019/2034/UE e nel regolamento (UE) 2019/2033 (cd. pacchetto IFD/IFR), il Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM (documento integrale), unitamente al Provvedimento del 23 dicembre 2022 recante modifiche al cd. Regolamento MiFID II.
Il nuovo Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM è stato pubblicato al fine di aggiornare, riordinare per ragioni di organicità e sistematicità la normativa della Banca d’Italia su tale materia. Di seguito alcune delle previsioni del Regolamento.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, le disposizioni del Regolamento si applicano alle SIM di classe 2 e di classe 3, salvo specifiche esenzioni o deroghe puntualmente identificate. In particolare, le disposizioni di vigilanza per le SIM di classe 2 e 3 sono estese, per quanto compatibili, alle succursali in Italia di imprese di paesi terzi diverse dalle banche.
Alle SIM di classe 1-minus si applicano solo alcune disposizioni dello schema di Regolamento (es. in materia di accesso al mercato, albo dei gruppi di imprese di investimento, poteri di intervento e ingiuntivi), mentre le SIM di classe 1 sono escluse dall’ambito di applicazione in quanto equiparate alle banche.
L’ammontare del capitale minimo iniziale richiesto alle SIM viene allineato alle previsioni contenute nel pacchetto IFR/IFD, modulandolo in base ai servizi e alle attività d’investimento svolti.
Il Regolamento disciplina il processo di controllo prudenziale delle SIM di classe 2, di classe 3 e delle succursali di imprese di paesi terzi. Il processo si articola in due fasi integrate.
Nella prima fase – ICARAP (Internal capital adequacy assessment process and internal risk assessment process) – le SIM conducono un’autonoma valutazione, attuale e prospettica, dell’adeguatezza patrimoniale, del sistema di governo, della gestione del rischio di liquidità, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali.
Nella seconda fase – SREP (Supervisory review and evaluation process), la Banca d’Italia, anche attraverso il riesame dei resoconti prodotti dalle SIM all’esito dell’ICARAP, esprime un giudizio complessivo sulla SIM, richiedendo, ove necessario, misure correttive.
Le disposizioni del regolamentano gli obblighi informativi delle SIM (classe 2 e 3), delle imprese madri nell’UE e delle succursali di imprese di paesi terzi nei confronti della Banca d’Italia.
In particolare si segnala la predisposizione della Relazione sulla Struttura Organizzativa, da trasmettere come di consueto entro il 31 marzo, secondo una schema previsto all’Allegato A.
Il Provvedimento entrerà in vigore in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La Parte Terza del Regolamento prevede un periodo transitorio per l’adeguamento alle nuove disposizioni: si fa riferimento all’aggiornamento degli statuti, ove necessario, alla prima occasione utile e all’adesione o meno al regime transitorio per i fondi propri di cui all’art. 57, par. 3 e 4, IFR.
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