In data 10 febbraio 2023 l’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato una Q&A (documento integrale) per chiarire il rapporto tra i propri Orientamenti in materia di esternalizzazione EBA/GL/2019/02 (documento integrale) e la sezione 4 “Esecuzione da parte di terzi” della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV Direttiva Antiriciclaggio).
In particolare la domanda è posta al fine di determinare se il termine “outsourcing”, di cui ai paragrafi 12 e 26 degli Orientamenti EBA/GL/2019/02, include l’esecuzione dell’adeguata verifica della clientela da parte di terzi ai sensi della sezione 4 della IV Direttiva Antiriciclaggio, vale a dire se l’applicazione di tali orientamenti all’esecuzione da parte di terzi violi o meno la IV Direttiva Antiriciclaggio.
Sul punto quindi l’EBA si è espressa affermando che la definizione di “esternalizzazione” contenuta negli Orientamenti EBA citati non include l’esecuzione da parte di terzi ex sezione 4 della IV Direttiva Antiriciclaggio.
Tale affermazione è in linea con l’articolo 29 della IV Direttiva Antiriciclaggio, secondo il quale tale sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel cui ambito il prestatore del servizio esternalizzato o l’agente devono essere considerati, ai sensi del contratto, parte integrante del soggetto obbligato.
In un accordo di outsourcing il fornitore di servizi può essere o meno un soggetto vigilato,
non ha un rapporto d’affari con il cliente e applica le misure di adeguata verifica della clientela per conto dell’ente e in linea con le procedure e le istruzioni di quest’ultimo. Diversamente, nel caso di esecuzione da parte di terzi, questi ultimi sono soggetti requisiti coerenti con quelli stabiliti nella direttiva antiriciclaggio ed è sottoposta a vigilanza per il rispetto di tali requisiti,
hanno un proprio rapporto d’affari con il cliente, indipendente dal rapporto d’affari che l’ente affidante ha con il cliente, e
applicano le misure di adeguata verifica della clientela nel rispetto dei propri processi e dei propri obblighi in materia di antiriciclaggio.
Pertanto, le misure che gli enti dovrebbero adottare per adempiere ai propri obblighi legali e regolamentari in materia di esternalizzazione saranno diverse da quelle che dovrebbero adottare per conformarsi alla sezione 4 della IV Direttiva Antiriciclaggio. Di conseguenza, l’applicazione dei citati Orientamenti EBA non è sufficiente a soddisfare le condizioni per l’esecuzione da parte di terzi.
Indicazioni utili sui fattori che gli enti dovrebbero considerare nel valutare se un terzo possa essere considerato “affidabile” ex Sezione 4 della IV Direttiva Antiriciclaggio si trovano al punto 2.21 delle Linee guida sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (EBA/GL/2021/02) (documento integrale) e al paragrafo 115 della Relazione EBA sui potenziali ostacoli alla fornitura transfrontaliera di servizi bancari e di pagamento del 29 ottobre 2019 (documento integrale).
Tra le varie misure, può essere utile stabilire infatti se il terzo è o meno un ente finanziario, se applica misure di adeguata verifica della clientela analoghe a quelle previste dalla IV Direttiva Antiriciclaggio e se ha sede in un paese con un elevato rischio di ML/TF.
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