In data 28 aprile 2023 è stato posto in pubblica consultazione lo “Schema di Istruzioni di Banca d’Italia, COVIP, IVASS e MEF per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220” (documento integrale).
La consultazione si concluderà in data 12 giugno 2023.
Si ricorda che la legge n. 220/2021 ha introdotto il divieto per gli intermediari di finanziamento delle società che, direttamente o indirettamente, svolgono attività di produzione o vendita di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse, nonché altre attività ivi elencate.
L’applicazione delle istruzioni proposte deve avvenire secondo il principio di proporzionalità, in ragione dell’attività svolta dall’intermediario e dalla sua dimensione e complessità operativa.
In particolare, gli intermediari devono adottare e formalizzare idonei presidi procedurali al fine di assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle citate società. Tra i presidi troviamo almeno: i) l’obbligo di consultare elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo; ii) la valutazione del rischio di coinvolgimento del destinatario del finanziamento nelle attività elencate alla luce, ad esempio, dell’attività svolta, sede legale, luogo di operatività. Nel caso di soggetti a rischio elevato l’intermediario adotta misure di controllo rafforzate per la verifica dell’attività svolta dai soggetti stessi.
Qualora, all’esito delle procedure di controllo, emerga che i potenziali destinatari dei finanziamenti sono coinvolti nelle suddette attività, gli intermediari devono adottare misure necessarie per assicurare il rispetto del divieto (es. diniego alla concessione del finanziamento), se del caso previo opportuno confronto con i beneficiari interessati.
Nel caso in cui, in relazione ai finanziamenti effettuati, vengano riscontrate violazioni del divieto, gli organi degli intermediari devono comunicare tempestivamente alle Autorità di Vigilanza gli esiti dei controlli e delle misure adottate per porvi rimedio.
Le istruzioni prevedono inoltre l’adozione di adeguati flussi informativi verso gli organi e le funzioni aziendali di controllo.
In aggiunta, le funzioni aziendali di controllo (es. compliance e risk management) devono dare puntuale indicazione nelle relazioni periodiche dell’attività svolta ai fini del rispetto del divieto di finanziamento e delle presenti istruzioni. Particolare attenzione è infatti posta dalle Autorità alle attività svolte dalla funzione di compliance e dalla funzione di risk management, con riferimento alle verifiche effettuate, ai risultati emersi, ai profili di debolezza eventualmente rilevati e agli interventi correttivi adottati.
Le Autorità di Vigilanza verificano il rispetto del divieto di finanziamento, secondo le rispettive competenze, e a tal fine valutano l’efficacia e l’adeguatezza delle attività svolte dagli organi e dalle funzioni aziendali di controllo degli intermediari.
Commenti recenti